Cassazione Civile, Ordinanza n. 28590/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare e da una garanzia personale prestata a favore dell’utilizzatrice. In appello erano state respinte le domande della società utilizzatrice e del fideiussore volte, tra l’altro, alla restituzione di somme asseritamente pagate per interessi moratori usurari, alla rimodulazione del piano di ammortamento e alla compensazione con i canoni scaduti. In questa sede il garante ha impugnato il capo relativo alla propria garanzia, deducendo la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto dalla Banca d’Italia frutto di intesa restrittiva della concorrenza, sostenendo che tale nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. In subordine ha censurato la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione e ha invocato la riviviscenza dell’art. 1957 c.c., assumendo che il creditore non avesse proposto le azioni di recupero entro sei mesi dalla formula esecutiva del decreto ingiuntivo, con conseguente estinzione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: il ricorso non riportava debitamente il testo della fideiussione e delle clausole asseritamente nulle, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; inoltre la censura non colpiva la ratio decidendi della tardività della deduzione di nullità. La Corte ha poi confermato il principio secondo cui le nullità di protezione sono sì rilevabili d’ufficio, ma solo se entro le preclusioni siano stati prodotti i documenti necessari a valutare la nullità stessa. Poiché nel caso non risultavano prodotti il modello ABI del 2002 e il provvedimento della Banca d’Italia necessari a verificare la sovrapponibilità delle clausole, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
requisito a pena d’inammissibilità
Nel ricorso per cassazione devono essere specificamente riportati e localizzati gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo.
art. 1957 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’estinzione della garanzia, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo non supera i rilievi di inammissibilità e non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo fondato su un atto negoziale deve riportare in modo specifico il testo delle clausole rilevanti e indicare con precisione il documento da cui risultano, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione non elimina l’onere della parte di avere tempestivamente allegato e prodotto i documenti necessari alla verifica della nullità, perché il rilievo officioso va coordinato con il principio di disponibilità della prova e con le preclusioni processuali.
- La censura in cassazione deve attaccare la ratio decidendi della decisione impugnata: se il giudice di merito ha fondato il rigetto sulla tardività della deduzione o sulla mancanza di documenti, il motivo è infondato se mira solo a contestare profili diversi.
- Per verificare la nullità di clausole fideiussorie asseritamente conformi allo schema ABI occorre la produzione del testo contrattuale e dei documenti amministrativi e tecnici necessari a confrontarne il contenuto; in difetto, la nullità non può essere utilmente accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →