Corte di giustizia, Sentenza C-356/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023. — Pro Rauchfrei eV contro JS eK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita di prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 2, punto 40 – Nozione di “immissione sul mercato” – Articolo 8, paragrafo 3 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco nonché su qualsiasi imballaggio esterno – Divieto di dissimulazione – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Pacchetti di sigarette non visibili dall’esterno. — Causa C-356/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/40 in relazione ai distributori automatici di sigarette. Ha stabilito che i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato già quando sono messi a disposizione dei consumatori, a prescindere dal fatto che le confezioni siano visibili o meno dall’esterno. Ha inoltre escluso che la completa invisibilità della confezione all’esterno del distributore integri, di per sé, la "dissimulazione" delle avvertenze sanitarie vietata dalla direttiva.
Prodotti del tabacco venduti tramite distributori automatici: la mera invisibilità dall’esterno delle confezioni non esclude l’"immissione sul mercato" né integra, di per sé, la "dissimulazione" delle avvertenze sanitarie ex direttiva 2014/40
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che: 1) la vendita di sigarette tramite distributori automatici, in cui i pacchetti sono stoccati e non visibili dall’esterno fino all’azionamento del distributore, rientra nella nozione di "immissione sul mercato"; 2) le avvertenze sanitarie siano "dissimulate" anche quando l’intera confezione è resa invisibile dall’esterno dal sistema di stoccaggio nel distributore automatico.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che la messa in vendita di prodotti del tabacco tramite distributori automatici nei quali le confezioni unitarie sono stoccate in modo da non essere visibili dall’esterno costituisce comunque una "immissione sul mercato"; inoltre, le avvertenze sanitarie non sono "dissimulate" per il solo fatto che lo stoccaggio in un distributore automatico renda la confezione completamente invisibile dall’esterno, poiché il divieto di dissimulazione riguarda le avvertenze apposte sulla confezione o sull’imballaggio esterno e non la mera occultazione della confezione come tale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/40/UE
- Articolo 1 della direttiva 2014/40/UE
- Articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40/UE
- Articolo 8, paragrafi 1, 3 e 8, della direttiva 2014/40/UE
Prodotti del tabacco venduti tramite distributori automatici e avvertenze sanitarie
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof riguardante l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE. La controversia oppone l’associazione Pro Rauchfrei eV alla JS eK e concerne la vendita di sigarette tramite distributori automatici che occultano al consumatore le confezioni e, di conseguenza, le avvertenze sanitarie.
Fatti e procedimento principale
JS eK gestiva due supermercati a Monaco di Baviera e aveva installato distributori automatici di pacchetti di sigarette in corrispondenza delle casse. I pacchetti erano stoccati all’interno del distributore e non visibili dall’esterno; sui pulsanti comparivano solo immagini delle marche, senza le avvertenze sanitarie previste dalla normativa.
Pro Rauchfrei ha chiesto al giudice tedesco di vietare la messa in vendita di prodotti del tabacco in condizioni tali da dissimulare le avvertenze sanitarie, oppure, in subordine, di vietare l’uso di dispositivi che riproducessero solo l’immagine della confezione priva di avvertenze. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2014/40/UE, che ne definisce l’obiettivo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di etichettatura e confezionamento dei prodotti del tabacco, con elevato livello di protezione della salute;
- l’articolo 2, punto 40, che definisce l’"immissione sul mercato" come la messa a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o gratuitamente, anche mediante vendita a distanza;
- l’articolo 8, paragrafi 1, 3 e 8, che impone la presenza e la piena visibilità delle avvertenze sanitarie sulle confezioni unitarie e sugli imballaggi esterni, vietandone la dissimulazione o il troncamento da parte di vari elementi.
Prima questione: nozione di "immissione sul mercato"
La Corte osserva che, secondo il significato ordinario della formula "mettere a disposizione", un prodotto del tabacco è immesso sul mercato quando i consumatori possono procurarselo. Di conseguenza, la disponibilità per la vendita basta a integrare l’immissione sul mercato, anche prima dell’acquisto e del pagamento.
La modalità di offerta al pubblico non incide su tale nozione. Perciò, il fatto che i pacchetti siano stoccati in un distributore automatico e non visibili dall’esterno non impedisce di ritenere che siano stati immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase.
Seconda questione: portata del divieto di dissimulazione
La Corte rileva che l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, disciplina la dissimulazione delle avvertenze sanitarie apposte sulla confezione unitaria o sull’eventuale imballaggio esterno, e non la dissimulazione della confezione in quanto tale. L’elenco degli elementi menzionati dalla disposizione — bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi — riguarda oggetti che si applicano direttamente alla confezione o la inglobano, non un’unità di stoccaggio che la renda totalmente invisibile al pubblico.
La Corte distingue inoltre questa ipotesi da quella affrontata nella sentenza Pro Rauchfrei del 9 dicembre 2021, relativa all’articolo 8, paragrafo 8, sulle immagini delle confezioni poste sui distributori automatici. In quel precedente, la questione riguardava l’assenza di avvertenze sulle immagini esterne del distributore, non l’occultamento fisico della confezione.
Ragionamento teleologico
Sotto il profilo teleologico, la direttiva mira a un duplice obiettivo: buon funzionamento del mercato interno e livello elevato di protezione della salute, soprattutto dei giovani. Le avvertenze sanitarie servono a contrastare il desiderio di acquisto suscitato dalla visione della confezione o della sua immagine.
Quando però la confezione è completamente invisibile dall’esterno del distributore, il consumatore non la vede e quindi non si produce quel desiderio di acquisto che la norma intende contrastare. Ne segue che la finalità del divieto di dissimulazione non risulta compromessa in una simile situazione.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- la vendita di prodotti del tabacco mediante distributori automatici nei quali le confezioni unitarie sono stoccate in modo da non essere visibili dall’esterno rientra nella nozione di "immissione sul mercato";
- le avvertenze sanitarie su una confezione unitaria o su qualsiasi imballaggio esterno non sono "dissimulate" per il solo fatto che il prodotto sia stoccato in un distributore automatico e reso completamente invisibile dall’esterno.
Rilievo pratico
Per gli operatori economici, la pronuncia chiarisce che l’uso di distributori automatici non elide l’applicazione delle regole sulle avvertenze sanitarie, ma la sola invisibilità esterna del pacchetto non integra automaticamente una violazione dell’articolo 8, paragrafo 3. La questione decisiva resta dunque la presenza e leggibilità delle avvertenze sulla confezione al momento della sua immissione sul mercato, non la mera modalità tecnica di stoccaggio nel punto vendita.
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