Cassazione Penale, Sentenza n. 25467/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 3 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione all'espulsione dal territorio dello Stato disposta con decreto del Magistrato di sorveglianza di Varese del 19 giugno 2023, emesso in seguito alla condanna (Tribunale di Milano, sentenza 2 ottobre 2022) per i reati di lesioni personali e furto tentato. Il ricorrente sosteneva che l'espulsione fosse preclusa dai suoi significativi e stabili legami familiari e affettivi in Italia e deduceva violazione di norme e carenza di motivazione richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., gli artt. 16, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, la Convenzione sullo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse munita di motivazione esauriente e logica, frutto di valutazione discrezionale dei fatti spettante al giudice di merito; la Corte ha quindi escluso la possibilità di un sindacato di merito volto a riformulare una diversa ricostruzione fattuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamo al principio espresso dalla Corte costituzionale, sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamate come rubriche delle censure mosse dal ricorrente (inosservanza o erronea applicazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure generiche e non idonee a superare la discrezionalità valutativa del giudice del merito
Codice di procedura penale
Norma che autorizza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per rigettare il ricorso manifestamente infondato
Codice di procedura penale
Predisposizione della sanzione pecuniaria e condanna alle spese processuali per il ricorrente ritenuto colpevole nella proposizione dell'impugnazione; applicata per disporre il versamento in Cassa delle ammende
D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione)
art. 16, comma 6; art. 19
Norme richiamate dal ricorrente in tema di espulsione e valutazione dei legami familiari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato correttamente e con adeguata motivazione la mancanza di ostativi alla espulsione
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati
firmata a Ginevra il 27 luglio 1991; resa esecutiva dalla legge n. 722 del 1954
Richiamata dal ricorrente come tutela internazionale; la Corte non ha ritenuto che il richiamo comportasse una violazione della decisione impugnata né che il Tribunale di merito avesse omesso la necessaria valutazione
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata dal ricorrente come parametro di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che la pronuncia impugnata infrangesse i diritti invocati
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1)
Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01
Principio secondo cui la Corte di cassazione verifica la compatibilità della motivazione con il senso comune e i limiti di apprezzamento plausibile, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti; principio richiamato per sostenere l'inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale
Principio richiamato in tema di possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione discrezionale del giudice di merito: può censurare solo vizi di legalità o manifesta illogicità della motivazione
- In materia di espulsione, i legami familiari e sociali invocati dal cittadino straniero devono essere provati in modo concreto e convincente; la loro mera allegazione o una lettura alternativa dei fatti difficilmente basta a impedire l'espulsione se il giudice di merito offre una motivazione adeguata
- Le censure generiche o la richiesta di una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione e possono determinare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per il ricorrente
- Il ricorso per cassazione deve indicare specifici errori di diritto o di motivazione; contestare la decisione del merito come semplicemente ‘errata’ non è sufficiente
- Quando si impugna una decisione che applica norme sull'immigrazione, è importante collegare le deduzioni fattuali ai parametri di diritto concreto (articoli specifici, principi della Convenzione/Convenzioni) e dimostrare perché la valutazione del giudice sarebbe irragionevole o illegale
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