Cassazione Civile, Ordinanza n. 01858/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel corso di una causa civile di risarcimento danni, conclusa poi con una transazione tra le parti, il consulente tecnico d'ufficio aveva svolto attività peritali e il Tribunale di Nola gli aveva liquidato un compenso complessivo, riconoscendo anche le attività successive alla transazione, ritenendo che l'accordo non fosse stato formalmente comunicato al consulente e al giudice e che, quindi, le operazioni peritali dovessero proseguire fino al completamento. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale avrebbe ritenuto perfezionata la transazione ma non comunicata al c.t.u., pur essendo il perfezionamento possibile solo tramite comunicazione; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1965 c.c., sostenendo che la transazione e la relativa adesione erano state allegate al verbale del 14.2.2020, senza bisogno di una comunicazione formale, e che il consulente avrebbe dovuto cessare le attività non necessarie; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato verbale, relazione e comunicazioni PEC che provavano la rituale conoscenza della transazione da parte del consulente; 4) violazione degli artt. 62 c.p.c., 115 D.P.R. 115/2002, 111 Cost. e 132 c.p.c., perché, una volta informato della definizione della causa, il c.t.u. avrebbe dovuto chiedere istruzioni al giudice prima di proseguire, evitando attività inutili; 5) violazione del D.P.R. 115/2002, per avere liquidato compensi anche per attività non svolte o comunque inutili, perché successive alla transazione della lite.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto, sulla base degli atti, che al consulente fosse già stata trasmessa via PEC l'adesione alla proposta transattiva formulata dallo stesso ausiliario e che, nel verbale del sopralluogo del 14.2.2020, la transazione fosse stata sottoscritta e verbalizzata, con presa d'atto dello stesso c.t.u. Perciò non era necessaria una ulteriore comunicazione formale per renderlo edotto dell'intervenuta transazione. La Corte ha inoltre affermato che, una volta conosciuta la definizione della lite, il consulente doveva sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni, in modo da evitare attività superflue e costi non necessari per le parti. Ha richiamato il criterio del compenso a tempo, precisando che il numero delle vacazioni va rapportato alle ore effettivamente necessarie per indagini utili al giudizio, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché il giudice di rinvio ricalcoli il compenso verificando se la transazione avesse eliminato ogni ragione di contrasto e quali accertamenti fossero ancora necessari dopo la comunicazione del perfezionamento dell'accordo.
Norme richiamate
art. 132, n. 4 c.p.c.
viene evocato come parametro del vizio motivazionale/contraddittorietà della decisione impugnata
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze documentali e del verbale di causa
art. 1965 c.c.
richiamato per qualificare la transazione e la sua rilevanza nel processo
art. 62 c.p.c.
richiamato quanto ai poteri e al ruolo del consulente tecnico d'ufficio
art. 115 D.P.R. 115/2002
richiamato per sostenere che non possono essere liquidati compensi per attività inutili o non necessarie
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di ragionevolezza e non dispersione delle attività processuali
art. 92 disp. att. c.p.c.
utilizzato in via analogica per affermare che, in caso di contestazioni sui poteri o sui limiti dell'incarico, il consulente deve chiedere istruzioni al giudice
art. 199 c.p.c.
richiamato per precisare che l'accordo verbalizzato in assenza del giudice non integra di per sé conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del processo
art. 380 bis c.p.c.
menzionato per la definizione camerale del ricorso
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando il consulente tecnico d'ufficio apprende che la lite è stata transatta e tale circostanza risulta verbalizzata o documentalmente acquisita, non occorre una ulteriore comunicazione formale per considerarlo edotto della definizione del giudizio.
- Il consulente tecnico d'ufficio, una volta informato dell'intervenuta transazione o della possibile cessazione della materia del contendere, deve sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni prima di proseguire attività potenzialmente inutili o superflue.
- Nella liquidazione del compenso a tempo del consulente tecnico, il numero delle vacazioni deve essere commisurato alle ore effettivamente necessarie per indagini utili alla decisione, con esclusione delle attività svolte dopo che la controversia sia stata sostanzialmente definita e non richieda ulteriori accertamenti.
- L'eventuale accordo transattivo verbalizzato in assenza del giudice non equivale automaticamente a conciliazione giudiziale, ma può assumere rilievo come transazione sostanziale idonea a incidere sulla prosecuzione del giudizio e sull'utilità delle attività peritali successive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →