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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10778/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva lavorato come socio della Cooperativa La Folgore s.r.l. dal 21 gennaio 2001 al 4 ottobre 2003. Dopo la cessione dei rapporti di lavoro dalla cooperativa alla società a responsabilità limitata, era stato licenziato e ammesso al trattamento di mobilità, che l’INPS aveva poi preteso in restituzione, ritenendo che il lavoro svolto come socio della cooperativa non fosse utile per accedere alla prestazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 6 maggio 2014, aveva confermato tale decisione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che la L. n. 126 del 1997, art. 24, comma 4, e la L. n. 142 del 2001, art. 4, comma 3, avrebbero esteso ai soci lavoratori la tutela previdenziale della mobilità, e che una diversa lettura sarebbe stata contraria agli artt. 35, 38 e 45 Cost.; (2) che l’esclusione prevista dall’art. 24, comma 5, della L. n. 196 del 1997 riguarderebbe soltanto l’indennità ordinaria di disoccupazione e non potrebbe essere estesa analogicamente alla mobilità; (3) che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i contributi versati dalla cooperativa per il trattamento di mobilità e avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., negando la prestazione per difetto contributivo, benché la controversia vertesse sulla computabilità del periodo di lavoro ai fini dell’anzianità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha stabilito che, prima degli interventi legislativi con effetto dal 1° gennaio 2013, i soci lavoratori delle cooperative esercenti le attività elencate nel D.P.R. n. 602 del 1970 erano esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e, quindi, non avevano diritto al trattamento di mobilità. La L. n. 196 del 1997, art. 24, comma 4, non superava l’esclusione espressamente confermata dal comma 5; la L. n. 142 del 2001 e il relativo decreto legislativo attuativo non avevano ampliato gli eventi assicurati includendovi la disoccupazione. La successiva riforma del 2012 confermava che la tutela era stata introdotta per il futuro. La Corte ha inoltre ritenuto che l’indennità di mobilità presupponesse la precedente esistenza dell’obbligo contributivo integrativo contro la disoccupazione involontaria, requisito non configurabile per la categoria in questione. Le censure costituzionali sono state respinte perché la delimitazione della tutela rientra nella discrezionalità legislativa. Quanto al terzo motivo, il versamento di contributi non attribuisce prestazioni previdenziali a soggetti non assicurabili; inoltre, la censura non devolveva validamente un omesso esame di fatto storico decisivo. Confermata la decisione d’appello, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. La Corte ha dichiarato insussistenti i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, salvo eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 12, L. n. 223/1991

    L’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v., fra le altre, Cass. n. 20520 del 2015 e i precedenti ivi citati, fra cui Corte Cost. nn. 184 del 2000 e 234 del 2011) e si risolverebbe in un’antinomia del sistema considerare la categoria di soci di cooperative dei quali qui si parla, e nel periodo temporale in esame, esclusi dall’ambito di tutela del generale trattamento contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione ordinaria) e tutelabili, invece, con il trattamento speciale contro la disoccupazione involontaria (indennità di mobilità).

    Il rinvio alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria collega la mobilità a quel regime; sarebbe incoerente escludere una categoria dall’assicurazione generale contro la disoccupazione e ammetterla alla tutela speciale di mobilità.

  • art. 24, commi 4 e 5, L. n. 196/1997

    Se al centro della disposizione normativa appena evocata vi sono i soci lavoratori delle cooperative di lavoro “svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina”, il parametro adottato dal legislatore, di privilegiare il settore produttivo dell’attività svolta dalla cooperativa, viene poi corretto, anzi delimitato, con il successivo comma 5 che predilige, nell’incipit, una tecnica linguistica di conferma di un precetto già presente nell’ordinamento: “E’ confermata l’esclusione dall’assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, nonchè dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione”.

    L’estensione della mobilità prevista dal comma 4 per i soci delle cooperative operanti nei settori interessati è delimitata dal comma 5, che mantiene l’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione dei soci delle cooperative ricadenti nel D.P.R. n. 602 del 1970.

  • art. 16, comma 2, lett. a), L. n. 223/1991

    Dunque, solo la preesistente presenza dell’obbligazione contributiva integrativa per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria costituisce condizione prodromica per accedere, nella vicenda all’esame, al trattamento di mobilità, trattandosi di parametro oggettivo di computo dell’obbligazione contributiva, a carico del datore di lavoro, scelto dal legislatore.

    Per accedere al trattamento di mobilità occorre che sussista l’obbligo contributivo integrativo contro la disoccupazione involontaria, assunto dalla legge quale presupposto oggettivo per il calcolo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

    Nel caso concreto non ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, salvo che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata revocata.

Massime di principio

  • Prima dell’estensione legislativa con effetto dal 1° gennaio 2013, i soci lavoratori delle cooperative comprese nell’elenco allegato al D.P.R. n. 602 del 1970 erano esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; per tale ragione non potevano ottenere il trattamento di mobilità.
  • L’estensione della tutela di mobilità ai soci lavoratori prevista dall’art. 24, comma 4, della L. n. 196 del 1997 va letta insieme all’esclusione espressamente confermata dal comma 5 per i soci delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1970.
  • L’indennità di mobilità, nel regime esaminato, presuppone la preesistenza dell’obbligazione contributiva integrativa per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; il mero versamento di contributi non rende assicurabile chi è escluso dalla relativa tutela.
  • La delega legislativa all’equiparazione della contribuzione previdenziale dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti non comporta, di per sé, l’ampliamento degli eventi assicurati: occorre verificare l’ambito delle tutele effettivamente introdotte dalla normativa attuativa.
  • Il controllo di legittimità sulla violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto non controversa; la contestazione dell’accertamento o della valutazione di fatti di merito può essere scrutinata nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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