Cassazione Civile, Sentenza n. 10781/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Il Tribunale di Massa, accogliendo i ricorsi riuniti di nove dipendenti, aveva condannato la società a pagare le incentivazioni previste dall’art. 70 del CCNL del 14 aprile 2011. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 347/2015 pubblicata il 23 novembre 2015, aveva confermato la condanna. La controversia traeva origine da disservizi verificatisi nel giugno 2011 nel sistema informatico fornito da un’azienda esterna, che avevano determinato una riduzione anomala delle operazioni in alcuni uffici e un aumento in altri, tra cui quelli dei lavoratori, nei quali il sistema non era ancora attivo. La società aveva successivamente modificato i criteri del piano incentivante e contestava il diritto ai premi, sostenendo che l’art. 70 del CCNL non fissasse un momento entro il quale rimodulare il piano e consentisse quindi di farlo in qualsiasi momento, previo obbligo di informare le organizzazioni sindacali. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha dedotto la violazione dell’art. 70 del CCNL, dell’art. 1175 c.c. e degli artt. 41 e 111 Cost.; ha inoltre sostenuto che le scelte imprenditoriali non fossero sindacabili in giudizio e che la soluzione adottata per il premio del secondo trimestre 2011 fosse imparziale e intervenuta prima della consuntivazione dei dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 70 del CCNL consenta la rimodulazione del piano incentivante in presenza di mutamenti organizzativi o di scenario di mercato e imponga che l’informazione ai sindacati preceda l’intervento. La rimodulazione opera per il futuro e non può incidere su obiettivi già raggiunti dai lavoratori. Il disservizio imputabile, in ipotesi, all’inadempimento di un fornitore esterno non integra né un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato; sono pertanto risultati non pertinenti gli ulteriori rilievi della società sulle scelte imprenditoriali e sulla soluzione adottata per il premio. La condanna al pagamento delle incentivazioni è rimasta ferma. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei lavoratori. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 70 CCNL Poste Italiane 14 aprile 2011
La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.
La rimodulazione del piano incentivante è consentita in presenza di esigenze derivanti da mutamenti organizzativi o da mutamenti dello scenario di mercato; l’informativa sindacale deve precederla. Essa non può incidere retroattivamente su obiettivi già raggiunti.
art. 1175 c.c.
A fronte dell’adesione della Corte di appello all’unica lettura consentita dalla norma collettiva risultano impropri o non conferenti gli ulteriori rilievi svolti in ricorso.
La Corte non formula una distinta interpretazione dell’art. 1175 c.c.; ritiene non conferente la relativa deduzione una volta accertata la corretta lettura della disciplina collettiva.
artt. 41 e 111 Cost.
A fronte dell’adesione della Corte di appello all’unica lettura consentita dalla norma collettiva risultano impropri o non conferenti gli ulteriori rilievi svolti in ricorso.
La Corte non enuncia una regola autonoma relativa agli artt. 41 e 111 Cost.; considera non conferenti le ulteriori doglianze della società rispetto alla lettura dell’art. 70 del CCNL.
art. 93 c.p.c.
Di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore degli avvocati Galleano e Biagini, come da loro dichiarazione e richiesta.
La distrazione delle spese è disposta in favore dei difensori dei lavoratori, in conformità alla loro dichiarazione e richiesta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una disciplina collettiva subordina la rimodulazione di un piano incentivante a mutamenti organizzativi o dello scenario di mercato e prevede l’informativa sindacale, l’informazione deve precedere la rimodulazione e questa può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti indicati.
- La rimodulazione di un piano incentivante opera per il futuro e non può modificare il trattamento relativo a obiettivi già raggiunti dai lavoratori.
- Il disservizio di un sistema informatico fornito da un soggetto esterno, qualificabile come possibile inadempimento contrattuale del fornitore, non costituisce di per sé un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato ai fini della rimodulazione del piano incentivante.
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