Cassazione Penale, Sentenza n. 27637/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza di primo grado: contestazione della qualificazione del reato (peculato ex art. 314 c.p. contro alternativa truffa/appropriazione indebita), nullità per violazione del diritto di difesa a causa della nomina di un difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p.) dopo rinuncia del difensore, richiesta di integrazione istruttoria tramite perizia amministrativo-contabile, deduzioni sulla determinazione della pena e richiesta di revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla qualificazione giuridica: la condotta non è stata posta in essere quale incaricato di pubblico servizio e non sussisteva la disponibilità diretta del denaro, per cui la fattispecie è stata riqualificata in truffa aggravata (art. 61, n. 7 e 11 c.p.). Tuttavia, per la truffa sono già intervenuti i termini di prescrizione: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) e revocata la confisca disposta in primo grado perché la truffa non rientra nei reati-spia per la confisca ex art. 240-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di parte civile (FIGC).
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto impropria la qualificazione iniziale come peculato perché mancava la disponibilità diretta del danaro da parte dell'imputato
art. 640 cod. pen.
La condotta è stata riqualificata come truffa aggravata, in quanto le falsificazioni delle distinte e delle firme costituivano l'espediente per conseguire il possesso del denaro
art. 646 cod. pen.
Richiamato nella difesa come alternativa (appropriazione indebita), ma la Corte ha preferito la qualificazione per truffa
art. 358 cod. pen.
Interpretato con criterio oggettivo-funzionale: la qualifica di incaricato di pubblico servizio dipende dall'attività concreta svolta; qui l'attività era riconducibile alla sfera privatistica del Comitato regionale
art. 97, 107, 108, 182 cod. proc. pen.
Ordine di nullità per mancata nomina di difensore d'ufficio se la rinuncia produce deserto assistenza; tuttavia tale nullità ha regime intermedio e va eccepita tempestivamente (art. 182, comma 2); qui il ricorrente non ha eccepito nei termini e quindi decadde
art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen.
Circostanze aggravanti applicate alla riqualificazione in truffa (ripetute o in danno di ente e l'abuso di relazioni di ufficio/ruolo)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha reso la truffa procedibile a querela; tuttavia la costituzione di parte civile non revocata è stata ritenuta equivalente alla querela per decorso della procedibilità
art. 578 e 578-bis cod. proc. pen.
Conferma delle statuizioni civili (art. 578) e revoca della confisca per i motivi indicati (art. 578-bis)
art. 240-bis cod. proc. pen.
La confisca disposta in primo grado è stata revocata perché il reato (truffa) non rientra nell'elenco dei reati-spia per cui è prevista la confisca automatica
Massime di principio
- Per determinare se una condotta di appropriazione integri peculato o truffa/appropriazione indebita occorre valutare la natura dell'ente e, soprattutto, la funzione concreta svolta dall'agente: il criterio è oggettivo-funzionale e non meramente formale.
- La disponibilità del denaro ai fini del peculato richiede, anche in senso penalistico allargato, un potere effettivo o giuridico di disposizione (es. potere di firma); la mancanza di tale potere e l'uso di falsificazioni orientano verso la configurazione della truffa.
- La costituzione di parte civile non revocata può integrare la 'querela' necessaria per la procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela per effetto di riforme legislative recenti.
- La nullità per mancata nomina di difensore d'ufficio dopo rinuncia del difensore ha regime intermedio: deve essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.) o si perde il relativo vizio.
- La riqualificazione del reato in sede di cassazione può comportare effetti di prescrizione: se la nuova qualificazione è prescritta, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato, pur confermando le statuizioni civili se fondate.
- La confisca è disciplinata da specifici presupposti; alcune fattispecie (es. truffa in certi contesti) possono non rientrare nel catalogo dei reati che consentono la confisca prevista per i reati-spia.
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