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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27637/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza di primo grado: contestazione della qualificazione del reato (peculato ex art. 314 c.p. contro alternativa truffa/appropriazione indebita), nullità per violazione del diritto di difesa a causa della nomina di un difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p.) dopo rinuncia del difensore, richiesta di integrazione istruttoria tramite perizia amministrativo-contabile, deduzioni sulla determinazione della pena e richiesta di revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla qualificazione giuridica: la condotta non è stata posta in essere quale incaricato di pubblico servizio e non sussisteva la disponibilità diretta del denaro, per cui la fattispecie è stata riqualificata in truffa aggravata (art. 61, n. 7 e 11 c.p.). Tuttavia, per la truffa sono già intervenuti i termini di prescrizione: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) e revocata la confisca disposta in primo grado perché la truffa non rientra nei reati-spia per la confisca ex art. 240-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di parte civile (FIGC).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Nel caso di specie la Corte ha ritenuto impropria la qualificazione iniziale come peculato perché mancava la disponibilità diretta del danaro da parte dell'imputato

  • art. 640 cod. pen.

    La condotta è stata riqualificata come truffa aggravata, in quanto le falsificazioni delle distinte e delle firme costituivano l'espediente per conseguire il possesso del denaro

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato nella difesa come alternativa (appropriazione indebita), ma la Corte ha preferito la qualificazione per truffa

  • art. 358 cod. pen.

    Interpretato con criterio oggettivo-funzionale: la qualifica di incaricato di pubblico servizio dipende dall'attività concreta svolta; qui l'attività era riconducibile alla sfera privatistica del Comitato regionale

  • art. 97, 107, 108, 182 cod. proc. pen.

    Ordine di nullità per mancata nomina di difensore d'ufficio se la rinuncia produce deserto assistenza; tuttavia tale nullità ha regime intermedio e va eccepita tempestivamente (art. 182, comma 2); qui il ricorrente non ha eccepito nei termini e quindi decadde

  • art. 61 n. 7 e n. 11 cod. pen.

    Circostanze aggravanti applicate alla riqualificazione in truffa (ripetute o in danno di ente e l'abuso di relazioni di ufficio/ruolo)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha reso la truffa procedibile a querela; tuttavia la costituzione di parte civile non revocata è stata ritenuta equivalente alla querela per decorso della procedibilità

  • art. 578 e 578-bis cod. proc. pen.

    Conferma delle statuizioni civili (art. 578) e revoca della confisca per i motivi indicati (art. 578-bis)

  • art. 240-bis cod. proc. pen.

    La confisca disposta in primo grado è stata revocata perché il reato (truffa) non rientra nell'elenco dei reati-spia per cui è prevista la confisca automatica

Massime di principio

  • Per determinare se una condotta di appropriazione integri peculato o truffa/appropriazione indebita occorre valutare la natura dell'ente e, soprattutto, la funzione concreta svolta dall'agente: il criterio è oggettivo-funzionale e non meramente formale.
  • La disponibilità del denaro ai fini del peculato richiede, anche in senso penalistico allargato, un potere effettivo o giuridico di disposizione (es. potere di firma); la mancanza di tale potere e l'uso di falsificazioni orientano verso la configurazione della truffa.
  • La costituzione di parte civile non revocata può integrare la 'querela' necessaria per la procedibilità dei reati divenuti perseguibili a querela per effetto di riforme legislative recenti.
  • La nullità per mancata nomina di difensore d'ufficio dopo rinuncia del difensore ha regime intermedio: deve essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.) o si perde il relativo vizio.
  • La riqualificazione del reato in sede di cassazione può comportare effetti di prescrizione: se la nuova qualificazione è prescritta, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato, pur confermando le statuizioni civili se fondate.
  • La confisca è disciplinata da specifici presupposti; alcune fattispecie (es. truffa in certi contesti) possono non rientrare nel catalogo dei reati che consentono la confisca prevista per i reati-spia.

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