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Sentenza

Sentenza n. 10385/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 47026, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADMM- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e ADSS- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 14/10/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio

Giustizia amministrativa202602763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica presentata il 14 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, del titolo conseguito in Spagna presso un'università straniera. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, sostenendo che era decorso il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha inoltre chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere entro un termine giudiziale e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero è stato individuato quale autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007 nel senso che l'amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo esercizio entro i limiti previsti per l'azione avverso il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti, richiamato quale termine generale di conclusione.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine per la verifica della completezza della documentazione e consente la richiesta di integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento espresso di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il comma 2, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e successivamente Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato quando sia accertato l'obbligo di provvedere e il termine procedimentale sia scaduto.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'esecuzione.
  • La natura massiva dei procedimenti amministrativi può giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale più ampio rispetto a quello ordinario, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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