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Ordinanza

Ordinanza n. 2768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione prima), n. 689, pubblicata il 19 maggio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B6E4C2CB89

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore economico ha proposto appello contro la sentenza del TAR e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non specifica le singole censure articolate nell’appello. È riferito che, dopo il rigetto della domanda cautelare in primo grado, si è verificato l’avvicendamento nella gestione del servizio e che l’appellante ha dedotto un pregiudizio prevalentemente economico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, rinviando al giudizio di merito l’approfondimento delle censure dell’appellante. Ha escluso il periculum in mora: ha considerato l’assenza di deduzioni dell’unico soggetto preposto alla tutela dell’interesse pubblico, ossia la stazione appaltante; l’esito del giudizio di primo grado favorevole alla società appellata; il periodo estivo; e la natura prevalentemente economica del pregiudizio dedotto, ritenuto suscettibile di ristoro. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata con riferimento ai presupposti della tutela cautelare; l’istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando l’approfondimento delle censure è demandato alla fase di merito, la sospensione della sentenza non può essere concessa se non risulta dimostrato il periculum in mora.
  • Il pregiudizio prevalentemente economico, ove suscettibile di ristoro, non integra di regola un danno cautelare irreparabile o di particolare gravità.
  • Nella valutazione del periculum assumono rilievo l’assenza di deduzioni della stazione appaltante a tutela dell’interesse pubblico, l’esito favorevole della sentenza impugnata per la parte appellata e le concrete circostanze temporali della decisione, quale il periodo estivo.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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