Cassazione Penale, Sentenza n. 37514/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento del Questore (divieto di accesso agli impianti sportivi per 3 anni e obbligo di presentazione per 1 anno), deducendo la violazione dell'art. 6 L. 401/1989 perché il pubblico ministero avrebbe presentato la richiesta di convalida oltre il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento (notifica 13/02/2023 ore 11:15; richiesta PM 16/02/2023 ore 12:40, oltre le 48 ore). Inoltre si sostiene che il Gip non avrebbe dovuto disporre la convalida lo stesso giorno della richiesta (16/02/2023 ore 16:30) senza rispettare il presunto ulteriore termine di 48 ore decorrente dalla richiesta di convalida utile al destinatario per prendere visione degli atti e predisporre difesa, con conseguente grave compressione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'inosservanza, da parte del pubblico ministero, del termine di 48 ore non determina automaticamente l'inefficacia della misura se la convalida del giudice interviene comunque entro il termine complessivo di 96 ore dalla notifica (48 + 48). La Corte ha interpretato il testo normativo nel senso di una valutazione globale dei termini (quindi termine decadenziale di 96 ore dalla notifica). Nel caso concreto la convalida è avvenuta il 16/02/2023 alle ore 16:30, quindi entro 96 ore dalla notifica del 13/02/2023 ore 11:15. Inoltre la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una lesione del diritto di difesa, poiché il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva via PEC il 15/02/2023 e il Gip aveva esaminato le deduzioni difensive nella motivazione. Ricorso rigettato; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza richiesta di convalida e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive"
La Corte interpreta la norma nel senso che la perdita di efficacia del provvedimento del questore si valuta con riferimento a un termine complessivo di 96 ore dalla notifica (48 ore per la richiesta del PM + 48 ore per la convalida del giudice); l'uso della congiunzione "e" indica una valutazione globale e non fa decadere automaticamente la misura se la richiesta è tardiva purché la convalida intervenga entro 96 ore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.3, n. 13543 del 07/12/2023; Sez.3, n. 41170 del 21/09/2021; Sez.3, n.44431 del 09/11/2011 (orientamento maggioritario sulla valutazione complessiva dei termini)
La pronuncia si colloca nell'orientamento consolidato della Corte che ritiene non decisiva, di per sé, la tardività della richiesta del PM entro le prime 48 ore quando la convalida giudiziale avviene comunque entro 96 ore dalla notifica; l'orientamento contrario è considerato superato.
Massime di principio
- La tardiva richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (oltre le prime 48 ore dalla notifica) non annulla automaticamente il provvedimento del questore se il giudice convalida la misura entro 96 ore dalla notifica.
- Per valutare la legittimità della misura occorre conteggiare i termini in modo complessivo (48 + 48 = 96 ore) a partire dall'esatta data e ora di notifica.
- La tutela del diritto di difesa trova garanzia anche quando il destinatario presenta memorie o deduzioni entro i primi 48 ore; l'assenza di un formale ritardo del PM può essere superata se il giudice esamina effettivamente le argomentazioni difensive.
- In contestazioni temporali è fondamentale documentare l'orario esatto della notifica e degli atti (richiesta PM, deposito memorie, ordinanza di convalida) per verificare la punibilità dei termini.
- Se la convalida avviene oltre 96 ore dalla notifica o il giudice non ha considerato le difese, sussistono profili di illegittimità che possono giustificare impugnazioni.
- Per la difesa è strategico depositare tempestivamente memorie (anche via PEC) entro le prime 48 ore per dimostrare l'effettiva possibilità di partecipare al contraddittorio.
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