Sentenza n. 885/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione assunta in data 20/11/2025 dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, avente ad oggetto l’esclusione di Versoprobo Società Cooperativa Sociale dalla procedura gara per l’affidamento, in concessione, della gestione dell’area comunale denominata “Lido di Gozzano” e del Centro Remiero, nonché del verbale della Commissione giudicatrice del 10/11/2025, del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela adottato in data 01/12/2025, e del provvedimento di rigetto l’istanza di accesso documentale adottato in data 02/12/2025; - della determina n. 185 del 17/12/2025 del Comune di Gozzano, a mezzo della quale è stata disposta l’aggiudicazione della concessione in favore della Lido di Gozzano s.r.l.; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. E per la condanna della Stazione appaltante alla riammissione in gara della Versoprobo Società Cooperativa Sociale, nonché all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto in favore di quest’ultima, previa dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata Nonché, in espresso subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente cagionato dall’esclusione e dall’aggiudicazione illegittimamente disposta nei confronti della controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dell'area comunale denominata "Lido di Gozzano" e del Centro Remiero, rigetto dell'istanza di autotutela, diniego di accesso documentale e successiva aggiudicazione della concessione alla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, il diniego di accesso e l'aggiudicazione alla controinteressata, chiedendo la riammissione, l'aggiudicazione e il subentro nel contratto oppure, in subordine, il risarcimento del danno. Ha dedotto, con un unico motivo composito, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, violazione dell'art. 101, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, violazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare e lesione del favor partecipationis. La contestazione riguardava i sette profili di incongruenza rilevati nel Piano Economico Finanziario: mancata o equivoca indicazione del canone concessorio; mancata distinzione tra personale fisso e stagionale; omessa specificazione dei costi assicurativi; mancata evidenziazione di ammortamenti e imposte; errata indicazione dell'arco temporale, riferito al periodo 2025-2034 anziché 2026-2035; dubbia collocazione degli accantonamenti per investimenti; omessa indicazione di TARI e IMU. Secondo la ricorrente, il canone sarebbe stato comunque ricavabile dalla lettura congiunta del PEF e del Documento d'Offerta, l'indicazione del periodo sarebbe stata un mero refuso e le altre incongruenze sarebbero state frutto di travisamento o di istruttoria insufficiente. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione dell'art. 17 del disciplinare, mancata contestazione adeguata dell'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio e mancata proposizione di una domanda espressa di attivazione del soccorso. Nel merito hanno sostenuto che il PEF fosse incerto e insanabilmente carente, incidendo su elementi sostanziali dell'offerta economica.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. La ricorrente non contestava infatti la validità della clausola del disciplinare che prevedeva l'esclusione per omessa indicazione del canone, ma sosteneva che il canone fosse stato indicato; inoltre aveva contestato puntualmente sia le incongruenze sia l'impossibilità di sanarle. La mancata formulazione di una domanda autonoma di attivazione del soccorso istruttorio non era decisiva, poiché l'eventuale annullamento avrebbe comportato la regressione del procedimento e la rivalutazione dell'offerta. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda di subentro nel contratto, in quanto diretta a ottenere dal giudice l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati. Le deduzioni sulle asserite incongruenze dell'offerta dell'aggiudicataria sono state ammesse soltanto come argomentazioni difensive, non potendo ampliare il thema decidendum in assenza di motivi aggiunti notificati. Quanto al diniego di accesso, la trasmissione successiva della documentazione ha determinato la cessazione della materia del contendere. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione sulla base del primo rilievo, relativo all'ambigua indicazione del canone concessorio. Il Documento d'Offerta indicava euro 50.125,00 come canone annuo, mentre il PEF riportava lo stesso importo nella voce "Godimento beni di terzi", descritta però come comprendente anche canoni di locazione, noleggi, servizi e impianti complementari. Ne derivava un disallineamento tra offerta economica e PEF, non superabile mediante interpretazioni presuntive o il richiamo al PEF modello. L'ambiguità riguardava un elemento essenziale e cardine della proposta economica. Il soccorso istruttorio o procedimentale non poteva essere utilizzato, perché una conferma del concorrente avrebbe comportato l'eliminazione di alcune voci di costo dal PEF, mentre una diversa precisazione avrebbe modificato l'offerta economica e potenzialmente anche quella tecnica. Sarebbe stata quindi violata la par condicio, in contrasto con il principio di autoresponsabilità del concorrente. Essendo l'atto plurimotivato, la sufficienza di una sola ragione legittima ha reso irrilevante e inammissibile l'esame delle ulteriori censure. L'ambigua indicazione del canone è stata ritenuta equivalente, ai fini della clausola di esclusione, alla sua omessa indicazione. Il ricorso è stato pertanto respinto nel resto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte resistente e per la controinteressata.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
La sanatoria di omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione non può riguardare la "documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica"; gli eventuali chiarimenti "non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica".
Il soccorso istruttorio e i chiarimenti possono consentire soltanto l'interpretazione di un'offerta già obiettivamente determinata; non possono integrare, correggere o modificare elementi essenziali dell'offerta tecnica o economica, né superare ambiguità oggettive sulla volontà negoziale.
art. 108 d.lgs. 36/2023
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura era da affidare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 17 del Disciplinare di gara
L'omessa indicazione dell'importo del canone annuo di concessione offerto comporta l'esclusione obbligatoria.
La clausola escludente deve essere applicata anche quando il canone non sia omesso in senso materiale, ma risulti indicato in modo ambiguo o incerto, tale da non consentirne l'esatta determinazione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La domanda di subentro è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere dal giudice l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 40, comma 1, c.p.a.
Le deduzioni nuove contenute in memorie non notificate non possono introdurre autonomi motivi di impugnazione.
art. 43 c.p.a.
L'ampliamento del thema decidendum mediante motivi aggiunti richiede la notificazione alle altre parti; in mancanza, le deduzioni valgono soltanto come argomentazioni difensive.
art. 116 c.p.a.
La domanda relativa al diniego di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l'ostensione della documentazione richiesta.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La causa è stata definita dopo lo scambio delle memorie conclusive.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio o procedimentale può essere utilizzato per chiarire un'offerta tecnica o economica solo quando la volontà negoziale del concorrente sia già obiettivamente determinata e il chiarimento non abbia natura integrativa, correttiva o modificativa.
- Quando il PEF contiene una voce di costo composita che include, oltre al canone concessorio, ulteriori costi operativi non quantificati o non distinti, si determina un'ambiguità oggettiva sull'importo del canone offerto, non superabile mediante soccorso istruttorio se la precisazione richiederebbe di modificare l'offerta economica o tecnica.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di redigere la documentazione di gara in modo coerente e univoco; le incertezze oggettive sugli elementi essenziali dell'offerta non possono essere risolte a suo favore dopo la scadenza del termine, poiché ciò violerebbe la par condicio.
- In caso di provvedimento plurimotivato, la legittimità anche di una sola ragione autonoma e sufficiente a sorreggere l'atto rende irrilevanti o inammissibili le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- La domanda di subentro nel contratto non può essere accolta quando presupponga l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati; l'eventuale annullamento dell'esclusione comporta, in tal caso, la regressione del procedimento e la riedizione della valutazione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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