Tribunale, Sentenza T-5/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 22 March 2023. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark representing a band with an acute angle – Earlier EU and national figurative marks representing a band – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 8(5) of Regulation 2017/1001 – Legal certainty – Equal treatment – Principle of sound administration. — Case T-5/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Puma contro il rigetto dell’opposizione alla protezione nell’Unione di un marchio internazionale figurativo di Brooks Sports. La decisione si fonda sulla netta dissimiglianza visiva tra i segni, che esclude il rischio di confusione e rende inapplicabile anche la tutela rafforzata del marchio rinomato. Viene inoltre dichiarata senza oggetto la parte del ricorso relativa ai prodotti per cui la protezione internazionale era stata successivamente limitata alle sole calzature.
Opposizione a marchio internazionale UE figurativo: esclusa la somiglianza visiva tra segni a forma di banda, con conseguente esclusione sia del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia della tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione contro la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale figurativa, i segni in conflitto fossero simili al punto da generare rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; se la presunta notorietà o distintività rafforzata dei marchi anteriori imponesse l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5; e se la Commissione di ricorso avesse violato i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.
Principio di diritto
Quando i segni anteriori e il segno contestato sono figurativi, privi di elementi pronunciabili e, nella percezione globale del pubblico, risultano visivamente dissimili in modo tale da escludere anche una minima somiglianza, non sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 5, è inapplicabile, perché presuppone almeno una qualche somiglianza tra i segni. In tale ipotesi non è necessario esaminare né la distintività intrinseca o acquisita dei marchi anteriori né la loro eventuale reputazione, e non vi è violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento o buona amministrazione se la Commissione di ricorso non si pronuncia su questioni divenute irrilevanti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 196 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Opposizione a marchio internazionale figurativo e assenza di rischio di confusione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale figurativa designante l’UE, richiesta da Brooks Sports, Inc. La controversia verte su segni grafici rappresentati da una banda stilizzata e sul rapporto con marchi anteriori dell’Unione e nazionali di Puma.
Fatti e procedimento amministrativo
Brooks Sports aveva ottenuto una registrazione internazionale per un segno figurativo destinato a prodotti delle classi 18 e 25. Puma aveva proposto opposizione basata, tra l’altro, su un marchio figurativo UE e su un marchio figurativo tedesco anteriori, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.
Oggetto del ricorso davanti al Tribunale
Nel corso del giudizio, EUIPO ha chiesto che fosse dichiarato non luogo a statuire in parte, poiché la protezione della registrazione internazionale era stata successivamente limitata alle sole “footwear” della classe 25. Il Tribunale ha accolto tale rilievo per la parte divenuta priva di oggetto. Quanto al merito, Puma ha dedotto tre motivi: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, e violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 196, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che assoggetta le registrazioni internazionali designanti l’Unione alla procedura di opposizione;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che richiede identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti/servizi e la sussistenza di un rischio di confusione;
- l’articolo 8, paragrafo 5, che presuppone, tra le condizioni cumulative, almeno una somiglianza tra i segni;
- l’articolo 72 del regolamento 2017/1001, che limita il sindacato del Tribunale alla legittimità della decisione impugnata;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la regolazione delle spese.
Primo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Il Tribunale respinge tutte e tre le censure formulate da Puma.
Pubblico di riferimento
Pur in assenza di una formulazione espressa nella decisione impugnata, il Tribunale ritiene che la Commissione di ricorso abbia implicitamente condiviso la valutazione della Divisione di opposizione: il pubblico pertinente era il pubblico generale, con livello di attenzione medio, trattandosi di beni di consumo di classe 25. Il richiamo del Tribunale alla percezione del consumatore medio conferma che il parametro da applicare era quello dell’osservatore normalmente informato, attento e avveduto.
Confronto visivo dei segni
La censura centrale di Puma riguardava la valutazione della somiglianza visiva. Il Tribunale afferma che il confronto deve basarsi sull’impressione d’insieme prodotta dai segni, non su una scomposizione artificiosa dei loro elementi. Le differenze individuate dalla Commissione di ricorso sono ritenute decisive: il marchio richiesto forma, nel suo insieme, una specie di “gancio”, mentre i marchi anteriori mostrano bande curvilinee che proseguono nella stessa direzione senza la brusca inversione del tratto che caratterizza il segno contestato. Poiché i segni sono costituiti da variazioni di forme geometriche semplici, anche piccole differenze assumono rilievo. Il Tribunale conclude quindi che non esiste neppure una minima somiglianza visiva.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti secondo cui il segno andrebbe valutato come apparirebbe nella concreta commercializzazione delle calzature o come se parti del segno fossero occultate dagli indumenti: i marchi vanno confrontati come registrati, non secondo le eventuali modalità di uso sul mercato. Analoga irrilevanza viene attribuita all’argomento relativo alla presunta presenza di puntinature nel marchio tedesco anteriore, poiché conta la rappresentazione registrata.
Distintività intrinseca e acquisita dei marchi anteriori
Poiché ha correttamente escluso la somiglianza tra i segni, il Tribunale afferma che la Commissione di ricorso non era tenuta a esaminare né la distintività intrinseca né quella acquisita tramite uso dei marchi anteriori. In mancanza della condizione preliminare della somiglianza, il livello di distintività non può rimettere in discussione l’assenza di rischio di confusione.
Secondo motivo: articolo 8, paragrafo 5
Il secondo motivo viene respinto perché l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 presuppone, come prima condizione, che il segno richiesto sia identico o simile al marchio anteriore. Poiché i segni sono stati giudicati dissimili, la disposizione non può trovare applicazione. L’eventuale esame della reputazione dei marchi anteriori viene qualificato come svolto soltanto ad abundantiam e quindi non idoneo a fondare una censura utile.
Terzo motivo: principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione
Il Tribunale dichiara infondato anche il terzo motivo. Poiché l’applicazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5), era già esclusa per difetto di somiglianza tra i segni, la Commissione di ricorso non era tenuta a un esame approfondito delle decisioni precedenti e della documentazione invocata da Puma sulla reputazione dei marchi. La censura è quindi priva di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata.
Dispositivo e conseguenze economiche
Il Tribunale dichiara che non occorre statuire sulla parte del ricorso divenuta priva di oggetto a seguito della limitazione della protezione della registrazione internazionale alle sole calzature. Per il resto, il ricorso è respinto integralmente e Puma è condannata alle spese.
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