Sentenza n. 864/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Otranto nel procedimento avviato con istanza di permesso di costruire una struttura turistico-ricettiva destinata a case vacanza, costituita da n. 2 corpi di fabbrica, presentata dalla società ricorrente in data 16.11.2020 e, all’esito della comunicazione del preavviso di rigetto del 13.03.2023, integrata in data 13.06.2023, tramite presentazione di modifiche progettuali con le quali sono stati recepiti i rilievi dell’amministrazione comunale nel citato preavviso, con la sola eccezione del rilievo relativo al cd. “Blocco B”, prevedente la demolizione di altra preesistente costruzione denominata “casetta rosa”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Otranto sull’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Otranto sull’istanza di permesso di costruire presentata il 16 novembre 2020 e integrata il 13 giugno 2023, relativa alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva destinata a case vacanza, composta da due corpi di fabbrica. L’integrazione progettuale era stata presentata dopo il preavviso di rigetto del 13 marzo 2023 e recepiva i rilievi dell’amministrazione, salvo quello concernente il Blocco B e la demolizione della preesistente costruzione denominata casetta rosa.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune di Otranto ha comunicato alla ricorrente, con nota PEC del 3 giugno 2026, l’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire. Inoltre, il 15 maggio 2026 era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in favore della ricorrente. Poiché l’amministrazione ha adottato un provvedimento favorevole, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata mediante il ricorso avverso il silenzio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole sull’istanza amministrativa oggetto del ricorso avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sull’illegittimità del silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando ricorrono giustificate ragioni, individuate anche nella peculiarità della vicenda processuale.
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