Cassazione Penale, Ordinanza n. 12201/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto. Il ricorso era articolato in un unico motivo e censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la doglianza era generica e indeterminata, perché non indicava specificamente gli elementi posti a fondamento della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Ha inoltre osservato che il motivo introduceva una questione non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione logicamente corretta e priva di evidenti illogicità sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stato ribadito che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privi dei requisiti prescritti
Il ricorso per cassazione deve contenere in modo specifico gli elementi su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità rende il motivo generico e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella descrizione delle ragioni di critica alla decisione impugnata; la mera enunciazione della doglianza senza indicazione degli elementi concreti a sostegno comporta inammissibilità.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito non consentita in cassazione.
- Ai fini della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento degli altri.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e priva di evidenti illogicità, la doglianza che non individui specifici errori argomentativi è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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