Cassazione Penale, Ordinanza n. 20130/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La società, sottoposta a misura cautelare interdittiva ex d.lgs. 231/2001, ha impugnato per asserita abnormità l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva dichiarato la nullità della precedente ordinanza applicativa della misura, ritenuta viziata perché emessa senza la previa udienza camerale in contraddittorio prevista dall'art. 47 d.lgs. 231/2001. Secondo la ricorrente, tale provvedimento avrebbe impedito il controllo da parte del Tribunale dell'appello sulla prima ordinanza e determinato una stasi processuale, in quanto il giudice avrebbe esercitato un potere fuori dai casi consentiti. Il ricorso è stato contrastato dal Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, rilevando che il G.i.p. si era limitato a dichiarare un vizio strutturale dell'atto applicativo della misura interdittiva ed aveva esercitato un potere previsto dall'ordinamento, su richiesta del Pubblico Ministero. Di conseguenza, l'impugnazione non è stata trattata come ricorso per cassazione contro atto abnorme, ma è stata qualificata come appello; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
art. 45; art. 47; art. 50
Le misure cautelari interdittive dell'ente sono soggette alle condizioni di applicabilità dell'art. 45, alla disciplina dell'udienza camerale in contraddittorio dell'art. 47 e alle regole di revoca o sostituzione dell'art. 50.
art. 47 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
L'omessa celebrazione della previa udienza camerale in contraddittorio integra un vizio del procedimento cautelare, rilevante nel giudizio sulla validità della misura.
art. 50 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
La revoca della misura cautelare interdittiva è fattispecie estintiva collegata al venir meno delle condizioni di applicabilità; il giudice può intervenire anche d'ufficio sulla permanenza dei presupposti.
art. 299 c.p.p.
La revoca della misura cautelare nel sistema del d.lgs. 231/2001 è letta in analogia con la revoca delle misure cautelari personali prevista dal codice di rito.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Una volta qualificata l'impugnazione come appello, la competenza per la sua trattazione spetta al tribunale individuato dalla norma.
Massime di principio
- L'abnormità del provvedimento non ricorre quando il giudice esercita un potere espressamente previsto dalla legge, anche se il provvedimento sia censurabile nel merito o presenti un vizio processuale.
- Nel sistema delle misure cautelari interdittive degli enti, la revoca o la sostituzione possono essere adottate quando vengano meno le condizioni di applicabilità, secondo un meccanismo assimilabile a quello previsto per le misure cautelari personali.
- La mancata previa udienza camerale in contraddittorio nella fase applicativa della misura cautelare non trasforma automaticamente in abnorme il provvedimento successivo con cui il giudice rilevi il vizio e rinnovi il procedimento secondo legge.
- Quando l'atto impugnato non è abnorme ma è espressione di un potere tipico del giudice, l'impugnazione va qualificata secondo la sua natura effettiva e trasmessa al giudice competente.
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