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Sentenza

Sentenza n. 3209/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 397/2024, depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1997/2022;

Giustizia amministrativa202504779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 397/2024, che aveva accertato il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui mediante carta elettronica per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero al pagamento. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente aveva notificato il titolo esecutivo alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, agli Uffici scolastici regionale e provinciali e a un ulteriore indirizzo relativo al personale scolastico, nonché alla sede dell'Avvocatura dello Stato, ma non all'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. Il Ministero aveva infatti indicato quale domicilio digitale primario l'indirizzo dell'Ufficio di Gabinetto. La questione dedotta riguardava quindi la validità della notificazione del titolo esecutivo ai fini della decorrenza del termine dilatorio e della proponibilità dell'azione di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 quando si chieda l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica. Prima di proporre l'azione esecutiva, il creditore deve notificare il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere il decorso di 120 giorni. In caso di notificazione via PEC, l'indirizzo deve essere individuato secondo i pubblici registri previsti dall'art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012. L'indirizzo del Registro IPA può essere utilizzato solo se l'amministrazione non risulta presente, per il medesimo fine, nel Registro delle PP.AA.; in caso contrario occorre utilizzare l'indirizzo PEC primario dell'amministrazione indicato in quest'ultimo registro. Nel caso concreto, la notifica all'ufficio ministeriale competente per le risorse finanziarie, agli uffici scolastici territoriali, all'indirizzo relativo al personale scolastico e all'Avvocatura dello Stato non era idonea: i primi non coincidevano con la sede legale o con il domicilio digitale primario del Ministero, gli uffici scolastici non erano il soggetto debitore indicato nel titolo e la sede dell'Avvocatura rilevava solo per le notificazioni processuali, non per gli effetti sostanziali dell'art. 14. Anche il comunicato ministeriale sugli indirizzi da utilizzare per velocizzare le procedure relative alla carta docente, quale atto organizzativo privo di efficacia normativa, non poteva sostituire l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA. Poiché la notificazione valida non era stata effettuata, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche se l'adempimento deve avvenire mediante carta elettronica. La notificazione valida del titolo e il decorso del termine costituiscono presupposti per la proponibilità dell'azione esecutiva.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.lgs. n. 179/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

    Per notificare validamente il titolo esecutivo a una pubblica amministrazione occorre utilizzare l'indirizzo risultante dal pubblico registro applicabile. L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; se vi sono più indirizzi nel Registro delle PP.AA., deve essere utilizzato quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    La disposizione non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l'indirizzo IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, quando manchi l'indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla carta docente riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario; nel giudizio di ottemperanza il TAR non ha riesaminato tale diritto, ma esclusivamente la procedibilità dell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento debba avvenire mediante moneta elettronica.
  • La notificazione del titolo esecutivo è valida, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, solo se effettuata presso il domicilio digitale dell'amministrazione debitrice individuato secondo i pubblici registri previsti dall'art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012.
  • Quando l'amministrazione debitrice dispone di un indirizzo PEC indicato nel Registro delle PP.AA., tale indirizzo, e in particolare quello primario, prevale sull'indirizzo eventualmente risultante dal Registro IPA; quest'ultimo è utilizzabile soltanto in via residuale, se l'amministrazione non è presente nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo esecutivo a un ufficio interno diverso dalla struttura di vertice dell'amministrazione debitrice, agli uffici territoriali privi della qualità di debitore indicata nel titolo o all'Avvocatura dello Stato non produce gli effetti sostanziali richiesti dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Un comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione, privo di efficacia normativa, non può sostituire il domicilio digitale primario risultante dal pubblico registro quando si tratta di individuare l'indirizzo necessario per la notificazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoAmministrazione digitale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàTrasparenza e pubblicità

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