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Sentenza

Sentenza n. 7004/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento “A)del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione della Regione Toscana n.24681 del 14.12.20 22 e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, che, ai sensi dell'art. 9 ter, co 9 bis del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv nella l. 6.8.2015, n 125, ha definito l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, per la parte in cui vi include la Società ricorrente, ponendo a suo carico la quota di complessivi € 363.913,31 così ripartiti: € 354.499,26 riferiti alla Therakos (UK) Limited (di cui € 326.250,94 relativi alla partita IVA NL852112154B01 ed € 28.248,32 relativi alla partita IVA GB287249363), ed € 9.414,05, riferiti erroneamente alla soc Mallinckrodt Pharmaceuticals, ma imputati alla Therakos (UK) Limited, comunque identificabile attraverso la sua partita IVA NL852112154B01; e di tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non conosciuti, qualora ne costituissero presupposto, ivi espressamente comprese le Deliberazioni dei Direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR con cui sono stati validati e certificati i fatturati, per quanto di interesse: A-bis) delle due note regionali 11 e 14 11 23 di “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione sanità welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art 9 ter, co. 9 bis del d.l. 78/2015” rivolte a Therakos UK LTD e recanti in allegato importi di fatturato e di ripiano da ritenersi imputati alla ricorrente; B) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (“DM 2012”) e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante; C) la Circolare del Ministero della Salute prot n 22413 del 29 7 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 12 2018, n. 145”; D) l'Accordo Rep Atti n 181/CSR del 7 11 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n 78, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2015, n 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; E) il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 216 del 15.9.2022, di “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; F) il Decreto del Ministro della Salute del 6.10.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.10.2022 – Serie generale n 251, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; G) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente inclusa l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 9 2022, nonché quella raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, entrambe non conosciute, che hanno concorso direttamente o indirettamente all'adozione degli atti impugnati H) Diniego di accesso eventualmente formatosi nelle more del giudizio sull'istanza di Therakos del 13.1.2022; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme da esse eventualmente percepite, anche mediante compensazione, per effetto degli atti impugnati”.

Giustizia amministrativa202302872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, con imputazione alla ricorrente di una quota pari a complessivi euro 363.913,31

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Toscana che la includeva nell'elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a suo carico una quota complessiva di euro 363.913,31. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali, la circolare ministeriale, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, il decreto di certificazione del superamento dei tetti e le linee guida ministeriali, nonché le comunicazioni di avvio del procedimento e l'eventuale diniego di accesso. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota ridotta prevista dalla sopravvenuta disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, allegando il decreto regionale di accertamento del pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, in quanto la ricorrente ha versato la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con conseguente estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi. La disciplina sopravvenuta stabilisce espressamente che l'accertamento regionale del versamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di lite sono state compensate, come previsto dalla medesima disposizione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell'importo controverso estingua integralmente l'obbligazione e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'accertamento del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti aventi ad oggetto tale obbligazione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto del pagamento previsto dalla legge sopravvenuta e del relativo accertamento amministrativo, non residua più alcuna utilità concreta e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto originariamente contestato.
  • Se la legge sopravvenuta stabilisce espressamente la compensazione delle spese nei giudizi definiti mediante cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese in conformità a tale previsione.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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