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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2004, maggiori ricavi per 151.211 euro, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA. La società contestava l'accertamento sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'atto per mancata considerazione delle osservazioni del contribuente, l'applicazione retroattiva delle norme sul valore normale degli immobili, l'assenza di elementi gravi, precisi e concordanti e vizi nella motivazione e nel metodo di ricostruzione dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per violazione del principio di autosufficienza e comunque infondati nel merito, precisando che l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligato a confutarle espressamente nell'avviso con una motivazione rafforzata, salvo specifiche previsioni normative. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della presunzione legale basata sul valore normale degli immobili, ma ha riconosciuto che quotazioni di mercato, importo dei mutui e altri elementi possono costituire presunzioni semplici idonee a fondare un accertamento analitico-induttivo. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Le osservazioni del contribuente "devono essere valutate dall'Ufficio".

    La norma impone il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del verbale conclusivo della verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento, per consentire il contraddittorio. Non impone però una motivazione rafforzata con l'espressa confutazione di ogni osservazione del contribuente, né determina automaticamente la nullità dell'avviso per tale omissione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti. La mancata trascrizione della motivazione dell'avviso ha reso i primi motivi inammissibili per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Ufficio dispone di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere ricavi superiori a quelli dichiarati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Consente, ai fini IVA, la rettifica della dichiarazione sulla base di elementi probatori idonei a dimostrare corrispettivi o operazioni non dichiarati.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35

    Aveva introdotto, in materia di compravendite immobiliari, una presunzione legale relativa collegata al valore normale del bene. Tale presunzione non può essere applicata retroattivamente agli atti anteriori.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 265

    Per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 le presunzioni "valgono agli effetti tributari come presunzioni semplici".

    Per gli atti anteriori al 4 luglio 2006, gli elementi riferibili al valore normale non costituiscono prova legale automatica, ma possono essere utilizzati come presunzioni semplici, da valutare insieme agli altri elementi del caso.

  • Legge n. 88 del 2009, art. 24

    Ha definitivamente abrogato la presunzione legale basata sul valore normale degli immobili, senza eliminare la possibilità di utilizzare dati di mercato come elementi presuntivi.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando il giudice ricava, da fatti noti, l'esistenza di fatti ignoti secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • Delibera CICR 22 aprile 1995

    Il limite ordinario di finanziabilità del credito fondiario, pari all'80% del valore dell'immobile, può rafforzare la presunzione che il prezzo effettivo di vendita non sia inferiore all'importo del mutuo concesso.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione della fondatezza dell'accertamento.

Massime di principio

  • Il mancato richiamo espresso, nell'avviso di accertamento, alle osservazioni del contribuente non comporta di per sé la nullità dell'atto, purché il contraddittorio sia stato rispettato e la motivazione consenta di comprendere le ragioni della pretesa.
  • Il valore normale o le quotazioni di mercato degli immobili non possono fondare automaticamente l'accertamento come presunzione legale per periodi o atti anteriori all'entrata in vigore della relativa disciplina, ma possono essere utilizzati come presunzioni semplici insieme ad altri indizi.
  • L'importo del mutuo, soprattutto se garantito da ipoteca, può costituire un indizio significativo del valore effettivo dell'immobile, in particolare se combinato con quotazioni di mercato, margini di ricarico e altre circostanze concrete.
  • Per un accertamento analitico-induttivo è necessario un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti; un singolo dato statistico, considerato isolatamente, è normalmente insufficiente.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire il giudizio di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; le censure devono riguardare effettive violazioni di legge, omissioni decisionali o vizi motivazionali rilevanti.
  • Il ricorso per cassazione deve riportare o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, altrimenti può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

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