Sentenza del 08/07/2021 n. 3417 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Benefici fiscali - Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - modalità di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha confermato che, ai fini del riconoscimento della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione o la partita IVA del beneficiario del bonifico. In mancanza di tali elementi formali la detrazione non può essere riconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della mancata riconoscibilità della detrazione IRPEF per lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica per presunta violazione delle modalità di pagamento previste (in particolare contestazione sulla necessità del bonifico bancario/postale e dei dati da riportare sul pagamento).
Norme richiamate
D.M. 41/1998
Il comma richiama come requisito formale per fruire della detrazione che il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale recante la causale e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione o della partita IVA del soggetto beneficiario del bonifico; tali elementi sono necessari e vincolanti per la prova del pagamento ai fini fiscali.
Massime di principio
- Per poter usufruire delle detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica è obbligatorio utilizzare bonifico bancario o postale specifico: occorre che dal bonifico risultino chiaramente la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione o la partita IVA del prestatore.
- La mancata indicazione della causale o dei dati fiscali richiesti sul bonifico impedisce normalmente il riconoscimento della detrazione; il contribuente deve conservare il bonifico e la documentazione comprovante l'intervento.
- Se il pagamento è effettuato da un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione (es. familiare), è indispensabile che sul bonifico sia comunque riportato il codice fiscale del beneficiario della detrazione, per collegare il pagamento alla persona che chiede la detrazione.
- È prudente richiedere e conservare anche fatture o ricevute intestate correttamente (con partita IVA del prestatore) e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa per evitare contestazioni.
- Eventuali modalità di pagamento alternative sono ammesse solo se esplicitamente previste dalla normativa; in assenza di previsione, non sostituiscono il bonifico specifico ai fini del diritto alla detrazione.
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