Sentenza n. 1372/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione n. 97 del 24.02.2026, con cui l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavio e Samoggia ha provveduto alla formale aggiudicazione dell'appalto nei confronti dei concorrenti, a seguito della conferma della graduatoria che ha visto la controinteressata MA.CO.SI. S.r.l aggiudicataria dei lotti n. 1 e n. 2; - dell'Avviso di aggiudicazione efficace Prot. GE/2026/0006702 del 24.02.2026; - dell'atto Prot. GE/2026/0006688 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 2; - dell'atto Prot. GE/2026/0006701 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 3; - dell'atto Prot. GE/2026/0006673 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 1; per quanto occorrer possa: - dell'atto Prot. n. 28263 del 05.09.2025, con cui la stazione appaltante ha disposto la riammissione della società MA.CO.SI. S.r.l. alla gara in oggetto relativamente ai lotti n. 1 e n. 2 della procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, indetta dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in data 10.07.2025; - degli atti prodromici alla emissione del provvedimento di riammissione della controinteressata, tra cui la Nota del Comune di Casalecchio di Reno del 22 agosto 2025 e la Nota del 27 agosto 2025 del Dirigente responsabile dell'Area Innovazione Tecnologica Intercenter non in nostro possesso; - dei verbali delle sedute della Commissione di gara, in particolare quelli relativi alla fase di riammissione della Società MA.CO.SI.; - del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui al punto 18.1 rubricato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si prevede che il concorrente che non consegua un punteggio dell'offerta tecnica di almeno 40 punti venga automaticamente escluso; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente. E PER LA CONDANNA dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica mediante l’annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore dell’odierna ricorrente. CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lotti 1 e 2 e atti connessi, inclusa la riammissione alla gara della concorrente poi risultata aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 della procedura telematica aperta per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali, contestando in via derivata la riammissione della concorrente controinteressata. Quest'ultima era stata inizialmente esclusa perché, sulla base della documentazione visualizzata dalla Commissione, aveva conseguito soltanto 9 punti su 80 nell'offerta tecnica, inferiori alla soglia di sbarramento di 40 punti prevista dal disciplinare. La concorrente ha successivamente segnalato che le relazioni tecniche erano state caricate tempestivamente nel fascicolo digitale, ma collocate per errore nella busta virtuale amministrativa o comunque non visualizzate per un problema tecnico della piattaforma. Le verifiche del gestore SATER hanno confermato la presenza originaria dei documenti. L'Amministrazione ha quindi revocato l'esclusione, disposto la rivalutazione dell'offerta tecnica e, dopo la nuova valutazione, proceduto alla riformulazione della graduatoria e all'aggiudicazione dei lotti alla controinteressata. La ricorrente ha dedotto violazione del disciplinare, dei principi di parità di trattamento, trasparenza e segretezza delle offerte, degli artt. 1, 3-bis e 6 l. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che la riammissione e la successiva valutazione tecnica fossero intervenute dopo che la Commissione aveva conosciuto le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, con potenziale condizionamento della valutazione e violazione della par condicio. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. In rito, ha rilevato che la ricorrente aveva dedotto e richiesto tutela soltanto dell'interesse finale all'aggiudicazione dei lotti, non dell'interesse strumentale alla riedizione integrale della gara. L'eventuale lesione prospettata dalla violazione delle regole di segretezza avrebbe potuto, al più, fondare l'interesse strumentale alla ripetizione della procedura; tuttavia la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza necessaria a dimostrare che, eliminata o rinnovata la procedura, avrebbe avuto concrete possibilità di conseguire l'utilità finale. Il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella individuazione dell'interesse azionato, in applicazione del principio dispositivo. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima la riammissione, intervenuta quando la gara non era ancora conclusa, quale esercizio di autotutela correttiva diretto a rimuovere l'errore che aveva impedito la valutazione dell'offerta tecnica. Il rinnovo doveva quindi limitarsi alla sola offerta illegittimamente pretermessa, da parte della medesima Commissione, anche se le offerte economiche degli altri concorrenti erano già state conosciute, senza necessità di azzerare l'intera gara. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché l'inserimento di documenti tecnici nella busta virtuale amministrativa, in assenza di elementi economici, non aveva capacità invalidante. Il ricorso è stato quindi respinto sostanzialmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura per l'affidamento della concessione della gestione degli impianti sportivi è stata indetta ai sensi di tale disposizione.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e, in collegamento, del principio di conservazione degli atti di gara.
artt. 1, 3-bis e 6 l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali della contrattualistica pubblica; il testo non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando un concorrente sia stato illegittimamente escluso perché la stazione appaltante non ha valutato documenti dell'offerta tecnica tempestivamente presenti nel fascicolo digitale originario, l'Amministrazione può esercitare autotutela correttiva e riammetterlo anche dopo la conoscenza delle offerte degli altri concorrenti, purché la gara non sia conclusa e la rivalutazione sia limitata alla sola offerta illegittimamente pretermessa.
- La conoscenza delle offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti non impone necessariamente l'annullamento dell'intera gara quando occorra rinnovare la valutazione della sola offerta illegittimamente esclusa; la rinnovazione parziale da parte della medesima Commissione costituisce rimedio fisiologico coerente con il principio di conservazione degli atti di gara.
- L'inserimento di documenti esclusivamente tecnici nella busta virtuale amministrativa non integra, di per sé, una violazione invalidante del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, se quei documenti non consentono la conoscenza anticipata dell'offerta economica.
- Nel processo amministrativo il giudice non può sostituirsi d'ufficio al ricorrente nell'individuazione dell'interesse sostanziale tutelato. Se il ricorrente chiede soltanto l'aggiudicazione e non deduce l'interesse strumentale alla riedizione della gara, una censura che potrebbe condurre soltanto alla ripetizione della procedura è inammissibile per difetto di interesse, in assenza della prova di resistenza circa la concreta possibilità di conseguire l'aggiudicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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