Cassazione Penale, Sentenza n. 3630/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con ordinanza del 07/07/2021 il GIP del Tribunale Militare di Verona ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, con riferimento alle posizioni delle imputate Cristinel Ghita Tugui e Mihaela Tugui (civili), coinvolte in un unico fatto di peculato militare insieme al militare Vincenzo Tria. Il Tribunale di Milano, con precedente decisione del 16/03/2021, aveva invece declinato la competenza a favore del giudice militare ritenendo applicabile l'art. 14 del codice penale militare di pace (civili soggetti alla legge penale militare quando concorrono a commettere un reato militare). Il GIP militare di Verona ha contestato tale declinatoria e ha chiesto alla Corte regolatrice la risoluzione del conflitto.
La decisione
La Corte regolatrice ha dichiarato che, nella fattispecie di un unico reato militare commesso in concorso da militari e civili, le sfere di giurisdizione rimangono separate: il giudice militare conserva la competenza rispetto all'imputato appartenente alle Forze Armate (Vincenzo Tria) mentre il giudice ordinario esercita la competenza nei confronti dei concorrenti civili (le imputate Tugui). Pertanto la Corte ha dichiarato la giurisdizione del GIP del Tribunale di Milano con riferimento alle imputate Cristinel Ghita Tugui e Mihaela Tugui e ha disposto la trasmissione degli atti alle relative autorità giudiziarie ordinarie.
Norme richiamate
Art. 14, codice penale militare di pace
"sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare"
La Corte osserva che tale norma riguarda la legge applicabile (i civili possono essere soggetti alla legge penale militare), ma non elimina la distinzione di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario; dunque l'art. 14 non è automaticamente fonte di attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice militare nei casi di concorso tra militari e civili.
Art. 13, comma secondo, codice di procedura penale
Norma richiamata nel quadro delle regole di attrazione/connessione dei procedimenti: l'attrazione dei procedimenti militari nella giurisdizione ordinaria opera, secondo la giurisprudenza, in casi tassativi (ad es. procedimenti per reati diversi quando il reato comune è più grave di quello militare). La Corte usa il principio per distinguere i casi in cui si determina l'attrazione da quelli in cui le sfere restano separate.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 5135 del 25/10/2005 (Maldera)
"La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili."
Principio decisivo richiamato dalla Corte: quando è in gioco lo stesso reato militare commesso in concorso da militari e civili, la giurisdizione si ripartisce: giudice militare per i militari, giudice ordinario per i civili. L'attrazione nella giurisdizione ordinaria trova applicazione solo nelle ipotesi previste dalla norma e dalla giurisprudenza (es. reati diversi e maggiore gravità del reato comune rispetto a quello militare).
Massime di principio
- Se un unico reato militare è commesso in concorso da militari e civili, le giurisdizioni restano separate: il giudice militare è competente per i militari; il giudice ordinario è competente per i civili.
- L'art. 14 del codice penale militare di pace definisce la legge applicabile (i civili possono essere soggetti alla legge penale militare) ma non attribuisce automaticamente la competenza al giudice militare nei confronti dei civili.
- L'attrazione dei procedimenti militari nella giurisdizione ordinaria (ex art. 13 c.p.p.) opera solo nelle ipotesi individuate dalla giurisprudenza (ad es. procedimenti per reati diversi quando il reato comune è più grave di quello militare); in mancanza di tali condizioni le sfere rimangono separate.
- In caso di conflitto di competenza sollevato per posizioni civili concorrenti con militari, la soluzione pratica è la restituzione/trasmissione degli atti relativi ai civili al GIP ordinario competente.
- Il giudice ordinario, se competente per i civili, può comunque applicare la normativa penale militare ai civili quando ne ricorrano i presupposti, senza che ciò comporti una modifica della competenza giurisdizionale.
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