Cassazione Penale, Sentenza n. 3852/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente denunciava: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 c.p.p. per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché la norma non prevederebbe la nullità e la rimessione al giudice di primo grado quando manca la motivazione sul calcolo della pena; 2) vizio di motivazione e travisamento delle prove nella determinazione della pena (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione ad art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) n. 2), lamentando l'assenza di elementi nella sentenza di primo grado sul calcolo della pena e la mancata applicazione massima delle attenuanti generiche; 3) travisamento delle prove in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), controdedendo che elementi quali SIM card, chiavi e materiale sospetto risultavano compatibili con l'attività lavorativa e la compresenza di numerosi dipendenti stranieri, dunque non decisivi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: 1) infondata la questione di costituzionalità dell'art. 604 c.p.p., richiamando precedente giurisprudenza (sentenza Aiello n. 32373/2019) e affermando che la mancanza della specificazione del calcolo della pena non determina nullità e che il giudice d'appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado; 2) legittima la valutazione della Corte d'appello circa la non concessione delle attenuanti generiche nella massima misura, perché il giudice ha motivato sul complesso del trattamento sanzionatorio e sulle esigenze di individualizzazione della pena (art. 27 Cost.); 3) inammissibile il sindacato in cassazione sul merito probatorio, essendo la valutazione delle prove rimessa ai giudici di merito salvo vizi del percorso argomentativo, vizi che non sono risultati sussistenti qui. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alla Cassa delle ammende per € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 604 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la norma non impone la nullità della sentenza appellata per la sola mancanza del calcolo della pena e che la questione di costituzionalità è manifestamente infondata; il giudice di appello può integrare la motivazione
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione e travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di diritto che giustificasse la cassazione
art. 546 comma 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen.
Norma collegata alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la corretta applicazione non fosse stata viziata dal mancato dettaglio nella sentenza di primo grado, atteso il potere integrativo dell'appello
art. 648 cod. pen.
Norma penale relativa alla ricettazione: la Corte d'appello ha valutato sufficienti gli elementi indiziari (contatti, uso del magazzino, conversazioni) e la Cassazione non ha ritenuto possibile riesaminare il merito probatorio
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua l'esercizio di tale discrezionalità
art. 27 Cost.
Richiamato per il principio di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena rispetto alle esigenze costituzionali
art. 24 Cost.
Censura sollevata dal ricorrente (diritto di difesa) ritenuta infondata rispetto alla questione sull'art. 604 c.p.p.
art. 3 Cost.
Censura per violazione del principio di uguaglianza ritenuta infondata in relazione all'art. 604 c.p.p.
art. 111 Cost.
Richiamato nella discussione sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la regola costituzionale non imponga la sanzione della nullità per la sola omissione del dettaglio del calcolo della pena e che la legge ordinaria regoli le conseguenze
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: sentenza n. 32373/2019 (Aiello)
Precedente richiamato che stabilisce l'inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale sull'art. 604 c.p.p. e la possibilità per il giudice d'appello di integrare la motivazione mancante sulla quantificazione della pena
Giurisprudenza: orientamenti richiamati (Coman, Lubrano Di Giunno, Conversa, Genitore, Angelini, Musso, Minervini)
Serie di precedenti che confermano: potere integrativo del giudice d'appello sulla motivazione mancante; limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; criteri per la valutazione delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La sola omissione nella sentenza di primo grado del dettaglio del 'calcolo' per la quantificazione della pena non determina di per sé la nullità: il giudice d'appello può integrare la motivazione e motivare la determinazione della pena
- Le censure di violazione del diritto di difesa o di principio di uguaglianza riferite all'art. 604 c.p.p. sono, di regola, inammissibili se fondate sull'unica omissione della motivazione sul calcolo della pena, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione
- La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti del giudice di merito; la Cassazione non può riesaminare il merito probatorio se non è dimostrato un vizio logico-giuridico nel percorso motivazionale
- La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non obbliga il giudice ad accoglierle se esistono elementi ostativi adeguatamente motivati: l'obbligo è motivare il trattamento sanzionatorio nel suo insieme
- In sede di cassazione, per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare che il percorso argomentativo sia illogico, incoerente o privo di riferimenti ai fatti decisivi; mere alternative interpretative più favorevoli al ricorrente non sono sufficienti
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