Regolamento (UE) 2025/22
Regolamento delegato (UE) 2025/22 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1645 per quanto riguarda i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per le organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE in materia di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni nel settore dell’aviazione, estendendo espressamente tali requisiti anche ad alcune organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra. Vengono inoltre adattate le regole procedurali per tenere conto del regime dichiarativo di tali organizzazioni, con esonero da talune approvazioni preventive dell’autorità competente. Le modifiche all’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 disciplinano anche il sistema di segnalazione esterna e la gestione delle modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS).
Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1645 estendendo e adattando i requisiti di sicurezza delle informazioni alle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20, limitatamente a quelle che, per fornire i servizi, sono tenute a raccogliere, conservare, analizzare o comunque trattare dati forniti da terzi, oppure che forniscono direttamente agli operatori di aeromobili dati destinati a essere utilizzati a fini operativi. Incide sui requisiti di sicurezza delle informazioni previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/1645 e sulle relative modalità di sorveglianza; non modifica il regime generale di sicurezza aerea, ma ne amplia il perimetro soggettivo. Per le organizzazioni dichiaranti sono previste esenzioni da talune approvazioni dell’autorità competente. L’articolo 1 si applica dal 27 marzo 2031; l’articolo 2 dal 16 ottobre 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1645 per i servizi di assistenza a terra
Il regolamento delegato (UE) 2025/22 modifica il quadro UE sulla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni nel settore dell’aviazione civile, al fine di includere espressamente talune organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra. La Commissione richiama, tra l’altro, i requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139, l’esigenza di proteggere la sicurezza aerea anche da minacce informatiche o legate alla sicurezza delle informazioni e il parere tecnico dell’EASA n. 01/2024.
Ambito soggettivo e collegamento con la disciplina settoriale
La modifica riguarda il regolamento delegato (UE) 2022/1645, che disciplina i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con potenziale impatto sulla sicurezza aerea. Con il nuovo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vi rientrano anche le organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20, ma solo se, per svolgere i servizi, devono raccogliere, conservare, analizzare o trattare dati forniti da terzi, oppure se forniscono direttamente agli operatori di aeromobili dati destinati a impieghi operativi.
Autorità competente e regime dichiarativo
L’articolo 1 introduce anche una regola specifica sull’autorità competente applicabile a tali organizzazioni, rinviando all’autorità designata secondo l’allegato parte ARGH del regolamento di esecuzione (UE) 2025/23. Il considerando 3 chiarisce la logica del sistema: le organizzazioni di assistenza a terra operano in un regime di dichiarazione, per cui il sistema di gestione e i relativi componenti non richiedono approvazione preventiva. Di conseguenza, le norme su manuale di gestione della sicurezza delle informazioni e gestione delle modifiche sono adattate per escludere l’approvazione dell’autorità competente nei casi previsti per le organizzazioni dichiaranti.
Gestione della sicurezza delle informazioni: ISMM e ISMS
Il regolamento interviene in modo puntuale sull’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645, in particolare sui punti IS.D.OR.250 e IS.D.OR.255. Per l’ISMM, il rilascio iniziale continua a essere approvato e una copia resta presso l’autorità competente, ma per le organizzazioni dichiaranti tale approvazione non è richiesta; l’ISMM deve comunque essere aggiornato per riflettere la descrizione corrente dell’ISMS e le modifiche devono essere trasmesse all’autorità competente.
Per l’ISMS, il nuovo testo del punto IS.D.OR.255 distingue tra:
- modifiche gestite tramite una procedura interna dell’impresa, notificata all’autorità competente e approvata da quest’ultima, salvo per le organizzazioni dichiaranti;
- modifiche non contemplate da tale procedura, per le quali è necessaria un’approvazione preventiva dell’autorità competente, salvo il caso delle organizzazioni dichiaranti.
In questi casi, la domanda deve essere presentata prima dell’attuazione della modifica; l’impresa deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione; la modifica può essere eseguita solo dopo approvazione formale, mentre le organizzazioni dichiaranti possono applicarla immediatamente. Resta fermo che l’impresa deve operare alle condizioni eventualmente imposte dall’autorità competente durante l’attuazione.
Rilevazione, segnalazione e risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni
Il punto IS.D.OR.200, lettera a), punto 5), è riscritto per imporre all’impresa di definire e attuare misure, conformemente al punto IS.D.OR.220, per rilevare gli eventi di sicurezza delle informazioni, individuare quelli che costituiscono inconvenienti con potenziale impatto sulla sicurezza aerea, rispondere a tali inconvenienti e assicurare il ripristino. Il considerando 4 evidenzia inoltre che, per le organizzazioni già soggette al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea, continua a valere anche l’obbligo di conformarsi al punto IS.D.OR.230 sulla segnalazione esterna degli inconvenienti, che non è disciplinato dal regolamento 2015/1998.
Entrata in vigore e date di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove disposizioni non si applicano immediatamente in modo uniforme: l’articolo 1 si applica dal 27 marzo 2031, mentre l’articolo 2, relativo alle modifiche dell’allegato del regolamento 2022/1645, si applica dal 16 ottobre 2025. Il differimento dell’articolo 1 è motivato dall’esigenza, richiamata nel considerando 7, di concedere alle organizzazioni tempo sufficiente per adeguare sistemi e procedure alle nuove regole.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito soggettivo
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1645 è aggiunta la lettera c), includendo le organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 che trattano dati forniti da terzi o forniscono agli operatori di aeromobili dati destinati a uso operativo.
Autorità competente per le organizzazioni di assistenza a terra
All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c), che individua quale autorità competente, per tali organizzazioni, quella designata conformemente all’allegato (parte ARGH) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/23.
Adeguamento delle regole sull’ISMM
Nel punto IS.D.OR.250 dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2022/1645, il rilascio iniziale dell’ISMM resta approvato e conservato dall’autorità competente, ma per le organizzazioni dichiaranti non è richiesta alcuna approvazione. Le modifiche dell’ISMM seguono una procedura stabilita dall’impresa; quelle fuori procedura e quelle connesse alle modifiche di cui al punto IS.D.OR.255, lettera b), richiedono approvazione dell’autorità competente, salvo per le organizzazioni dichiaranti.
Nuova formulazione della gestione delle modifiche dell’ISMS
Il punto IS.D.OR.255 è sostituito. Le modifiche dell’ISMS possono essere gestite e notificate secondo una procedura dell’impresa, approvata dall’autorità competente salvo per le organizzazioni dichiaranti. Per le modifiche non contemplate da tale procedura, l’impresa deve richiedere e ottenere approvazione preventiva, presentando la domanda prima dell’attuazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e operando alle condizioni eventualmente prescritte dall’autorità; le organizzazioni dichiaranti possono attuare le modifiche immediatamente senza approvazione.
Rafforzamento della rilevazione e risposta agli incidenti
Nel punto IS.D.OR.200, lettera a), punto 5), l’impresa deve definire e attuare misure, conformemente al punto IS.D.OR.220, per rilevare gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni, individuare quelli considerati inconvenienti con potenziale impatto sulla sicurezza aerea, rispondere a tali inconvenienti e provvedere al ripristino.
Sistema di segnalazione esterna della sicurezza delle informazioni
Il considerando 4 precisa che le organizzazioni già soggette agli obblighi di sicurezza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 devono conformarsi anche al punto IS.D.OR.230 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1645, poiché il regolamento 2015/1998 non disciplina la segnalazione esterna degli inconvenienti per la sicurezza delle informazioni.
Decorrenza e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 27 marzo 2031, mentre l’articolo 2 si applica dal 16 ottobre 2025.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3190
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3193
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3228
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3234
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3236
- Regolamento · 19 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3239
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →