Cassazione Penale, Ordinanza n. 04074/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia che aveva applicato la pena. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione della sentenza, lamentando in sostanza l'omessa o insufficiente verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il ricorso era costruito non su una violazione di legge rientrante nelle ipotesi tassative di impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma su un vizio motivazionale non deducibile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che contro la sentenza applicativa della pena sia proponibile ricorso per cassazione soltanto per le violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non per il dedotto vizio di motivazione relativo alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro della verifica delle cause di proscioglimento, ma la sua dedotta erronea applicazione non è censurabile con ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena nei limiti qui considerati.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; non consente la censura di vizio di motivazione sulla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento.
legge 23 giugno 2017 n. 103
indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per definire i criteri della pena illegale, nozione che non ricorre nel caso esaminato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti delle violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure di mero vizio di motivazione.
- La doglianza relativa all'insufficiente verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se proposta contro una sentenza di patteggiamento, non integra di per sé una violazione di legge rientrante nel catalogo tassativo delle impugnazioni ammissibili.
- La nozione di pena illegale, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza applicativa della pena, va letta secondo i principi tracciati dalle Sezioni Unite e non ricomprende qualsiasi contestazione sul trattamento sanzionatorio o sulla motivazione della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano nei casi previsti dal codice di rito, con le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.
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