Sentenza n. 1972/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza volta alla convocazione e all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha quindi aderito alla richiesta di definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato il comportamento operoso dell'amministrazione e le ha compensate, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di attivazione del procedimento per il visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il conseguente soddisfacimento della pretesa azionata giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo cui l'amministrazione era tenuta, quando soddisfa la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e il soddisfacimento della pretesa diretta a ottenere tale attivazione.
- La condotta operosa dell'amministrazione intervenuta nel corso del giudizio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato versato.
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