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Ordinanza

Ordinanza n. 1216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente originaria)

Prevale il privato

La controversia

La Città di Sorrento ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare della parte privata. Il testo non espone gli specifici motivi dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia, limitandosi a indicare che la vicenda risale a circa trent’anni prima e che il TAR aveva ritenuto di poter decidere il merito della controversia res adhuc integra.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto condivisibile la decisione del TAR di procedere alla trattazione del merito della controversia senza concedere la tutela cautelare, anche considerando che la vicenda risale a circa trent’anni prima. Inoltre, l’udienza di merito era già fissata per il dicembre successivo e la sua prossimità non consentiva di valutare positivamente le esigenze cautelari dedotte. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato lo ha respinto, ritenendo non meritevoli di accoglimento le esigenze cautelari in ragione della risalenza della vicenda e della prossimità dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la prossimità dell’udienza di merito può giustificare il rigetto della domanda cautelare quando non residui un’esigenza cautelare sufficientemente attuale e il merito possa essere deciso in tempi ravvicinati.
  • La risalenza della vicenda controversa costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’attualità e dell’urgenza della tutela cautelare, soprattutto quando il giudice di merito abbia fissato l’udienza a breve termine.
  • La tutela cautelare può essere negata quando il merito della controversia sia ancora integralmente esaminabile e la fissazione ravvicinata dell’udienza renda non proporzionata l’adozione di una misura interinale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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