Ordinanza n. 1216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente originaria)
Prevale il privato
La controversia
La Città di Sorrento ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare della parte privata. Il testo non espone gli specifici motivi dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia, limitandosi a indicare che la vicenda risale a circa trent’anni prima e che il TAR aveva ritenuto di poter decidere il merito della controversia res adhuc integra.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto condivisibile la decisione del TAR di procedere alla trattazione del merito della controversia senza concedere la tutela cautelare, anche considerando che la vicenda risale a circa trent’anni prima. Inoltre, l’udienza di merito era già fissata per il dicembre successivo e la sua prossimità non consentiva di valutare positivamente le esigenze cautelari dedotte. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato lo ha respinto, ritenendo non meritevoli di accoglimento le esigenze cautelari in ragione della risalenza della vicenda e della prossimità dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la prossimità dell’udienza di merito può giustificare il rigetto della domanda cautelare quando non residui un’esigenza cautelare sufficientemente attuale e il merito possa essere deciso in tempi ravvicinati.
- La risalenza della vicenda controversa costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’attualità e dell’urgenza della tutela cautelare, soprattutto quando il giudice di merito abbia fissato l’udienza a breve termine.
- La tutela cautelare può essere negata quando il merito della controversia sia ancora integralmente esaminabile e la fissazione ravvicinata dell’udienza renda non proporzionata l’adozione di una misura interinale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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