Cassazione Penale, Sentenza n. 30818/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava le loro condanne. Renardi deduceva: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestazione del furto della targa non contestata in modo specifico e riqualificazione da ricettazione a furto aggravato); 2) censure sulla valutazione della prova in relazione all'aggravante dell'uso della violenza sulle cose e sulla attendibilita' delle dichiarazioni contrapposte (chiavi inserite vs. effrazione); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Marin deduceva: 1) errata qualificazione della sua condotta come resistenza a pubblico ufficiale con uso di violenza, sostenendo si trattasse di resistenza passiva; 2) illogicita' nella decisione di non disapplicare la recidiva; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) insufficiente motivazione sulla adeguatezza della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Renardi il ricorso e' stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della correlazione tra accusa e sentenza (l'ammissione di responsabilita' si estendeva anche alla targa indicata nell'imputazione), la valutazione delle prove e la negazione delle attenuanti generiche motivata dai precedenti e dal fatto di essere stato trovato su veicolo rubato nonche' dall'opzione per il rito abbreviato. Per Marin il ricorso e' stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la sua condotta non fosse mera resistenza passiva ma consistesse in divincolamento e colpi agli agenti, giustificando la sussistenza dell'art. 337 cod. pen., ha motivato correttamente il mancato abbattimento della recidiva e il rigetto delle attenuanti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Disciplina la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte la interpreta funzionalmente, valutando se la modifica dell'accusa ha pregiudicato la posizione difensiva dell'imputato; modifica non causa vizio se l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo essenziale del fatto.
art. 522 cod. proc. pen.
Norma collegata al controllo della correlazione tra atto di accusa e delibazione; utilizzata nel quadro dei motivi di cassazione relativi alla correlazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in cassazione; i motivi devono essere specifici e non la mera ripetizione delle censure gia' disattese in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi quando le censure erano apparenti e non argomentate.
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che l'atto di Marin, descritto come divincolamento violento e colpi agli agenti, integrasse la fattispecie e non fosse mera resistenza passiva.
art. 648 cod. pen.
Sempre citata nella riqualificazione tra ricettazione e furto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non avesse pregiudicato il diritto di difesa quando gli elementi essenziali erano contestati nell'imputazione.
art. 625 cod. pen.
Riferito ai reati contro il patrimonio; evocato rispetto alla valutazione della dinamica del furto e delle modalita' (effrazione vs. chiavi inserite) nella valutazione di attendibilita' delle dichiarazioni.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione alla valutazione della prova e all'istruzione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni contrapposte.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni; usata nel contesto delle contestazioni di Renardi sulla valutazione delle testimonianze e delle ammissioni.
art. 133 cod. pen.
Principio di individualizzazione della pena e delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con il curriculum e la gravita' del fatto.
art. 62 bis cod. pen.
Recidiva; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la non disapplicazione della recidiva sulla base del quadro delinquenziale del prevenuto.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e sentenza va valutata in termini sostanziali: non basta una variazione formale dell'accusa se l'imputato ha avuto effettiva possibilita' di difendersi sugli elementi essenziali del fatto.
- La confessione o l'ammissione non si estendono automaticamente a tutti i particolari non espressamente menzionati solo se questi sono comunque indicati e riconducibili all'imputazione; la Corte puo' ritenere che un'ammissione comprenda elementi impliciti indicati nell'imputazione.
- La distinzione tra resistenza passiva e reato di resistenza con uso di violenza si fonda sulla concreta dinamica: divincolarsi senza colpire gli agenti e con uso moderato di forza puo' essere resistenza passiva; atti violenti o colpi agli agenti giustificano il reato di cui all'art. 337.
- La scelta del rito abbreviato e l'ammissione non comportano automaticamente il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; il giudice valuta il contesto personale e il curriculum criminale.
- La recidiva puo' essere non disapplicata se il fatto attuale si inserisce nel medesimo profilo di pericolosita' e nel curriculum del soggetto, ma la decisione richiede motivazione adeguata.
- In cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a reiterare censure gia' discusse in appello senza fornire critiche specifiche e argomentate sulla decisione di merito.
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