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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20230/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere (con esclusione dell'aggravante della transnazionalità). Il ricorrente deduceva plurime censure: incompetenza territoriale del Gip che aveva convalidato il fermo (sostendosi che il fermo fosse avvenuto nel circondario di Agrigento e che il Gip competente fosse quello di Agrigento o di Termini Imerese), conseguente inefficacia della misura; mancato deposito della videoripresa ritenuta elemento centrale del quadro indiziario e quindi violazione degli obblighi di trasmissione agli organi giudicanti; insussistenza dei gravi indizi per i reati contestati (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e in particolare per l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti; errore nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); ed infine contestazione della competenza della Procura distrettuale antimafia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi: (i) ha confermato il principio che l'atto di convalida del fermo da parte del giudice del luogo dell'arresto ha efficacia provvisoria ex art. 27 c.p.p. e non comporta automaticamente inefficacia della successiva ordinanza cautelare adottata dal Gip territorialmente competente; (ii) ha ritenuto che la mancata trasmissione al riesame della videoripresa non comporta di per sé perdita di efficacia della misura se il suo contenuto è stato riassunto in atti (informativa/verbale di fermo) posti a fondamento della richiesta cautelare; (iii) ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla competenza della Procura distrettuale antimafia perché priva di interesse concreto a pregiudicare la posizione del ricorrente; (iv) ha rigettato i rilievi sulla insufficienza degli indizi e sulla motivazione ritenendo che il Tribunale del riesame aveva fondato la conferma della misura su elementi plurimi e logicamente collegati (abbandono in mare di 188 colli, rotte e modalità operative, utenze criptate, ecc.); (v) ha ritenuto fondate le valutazioni sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, estraneità al territorio nazionale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sui reati in materia di stupefacenti (traffico e associazione finalizzata al traffico). La Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi indiziari, sussistessero gravi indizi relativi a tali fattispecie.

  • Codice penale, art. 61-bis

    Aggravante (tra le contestate) relativa a fattispecie particolari; la Sezione del riesame aveva escluso l'aggravante della transnazionalità.

  • Codice di procedura penale, art. 27

    Previsione dell'efficacia provvisoria degli atti compiuti dal giudice che ha convalidato l'arresto/fermo quando non è il giudice territorialmente competente; la Corte ha richiamato il principio che tale efficacia è provvisoria e non rende automaticamente invalida la successiva ordinanza del Gip territorialmente competente.

  • Codice di procedura penale, artt. 390 e 391

    Regolano la convalida di arresto/fermo (art. 390) e l'adozione di misure cautelari in tale contesto (art. 391). La Corte ha ribadito che la competenza per la convalida è distinta dalla competenza per l'applicazione della misura cautelare e che la misura applicata dal giudice della convalida ha natura provvisoria.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 5

    Obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti selezionati dal PM per sostenere la richiesta cautelare; la Corte ha precisato che non è necessario trasmettere l'intero fascicolo o ogni supporto multimediale se il suo contenuto è stato adeguatamente riassunto negli atti trasmessi.

  • Codice di procedura penale, art. 291

    Regola sulle prove ed atti d'indagine; la Corte ha ritenuto che il PM non sia obbligato a rimandare tutto il materiale, ma solo quanto ritenuto rilevante per la richiesta cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 293

    Diritto dell'indagato di accesso agli atti sui quali si fonda la misura cautelare; la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto esercitare tale diritto per dimostrare la presenza del supporto filmico negli atti valutati dal Gip.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Presunzione relativa delle esigenze cautelari collegata ad alcune ipotesi; la Corte ha fatto notare che, dato il quadro indiziario associativo, sussiste una presunzione rafforzata dell'idoneità della misura custodiale a presidiare esigenze cautelari.

  • Decreto-legge n. 367/1991 (convertito, art. 5)

    Norme sulla competenza per reati di particolare gravità (rilevanza per la legittimazione investigativa della Procura Distrettuale Antimafia). La Corte ha ritenuto che la competenza si radichi sulla imputazione provvisoria (art. 74 DPR 309/90) e che il rilievo difensivo non fosse idoneo a pregiudicare la posizione del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, artt. 273 e 274

    Regole sul travisamento della prova e sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione: può censurare solo la manifesta illogicità o il travisamento materiale della prova, non una diversa valutazione possibile dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure come violazioni di diritto quando in realtà erano questioni di diritto già non denunciabili in cassazione (richiamando orientamenti di Sezioni unite).

Massime di principio

  • La competenza del giudice che convalida il fermo/arresto è funzionalmente distinta dalla competenza per l'applicazione della misura cautelare: l'ordinanza di convalida ha efficacia provvisoria e non annulla automaticamente un successivo provvedimento cautelare adottato dal giudice territorialmente competente.
  • La mancata trasmissione di supporti multimediali (es. videoriprese) al Tribunale del riesame non comporta automaticamente inefficacia della misura se il loro contenuto risulta adeguatamente descritto e riassunto negli atti che il PM ha effettivamente trasmesso (informativa, verbale di fermo); la difesa deve dimostrare concretamente che il materiale mancante è stato invece valutato dal Gip come elemento decisivo.
  • Le questioni di competenza o di legittimazione investigativa sollevate in cassazione possono essere inammissibili se non sono direttamente idonee a pregiudicare la posizione personale del ricorrente; la competenza della Procura si determina sulla base dell'imputazione anche provvisoria.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: è consentita la verifica della manifesta illogicità, dell'inesistenza della prova o del travisamento materiale del contenuto probatorio, non la semplice proposta di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati in merito.
  • Quando sussistono gravi indizi di adesione ad un'organizzazione per il traffico internazionale di stupefacenti (elementi oggettivi quali imbarcazioni modificate, modalità di abbandono del carico, ammontare e modalità del trasporto, uso di utenze criptate, rotte conosciute), il giudice può ritenere fondata la misura custodiale anche senza l'identificazione puntuale di chi materialmente abbia eseguito un singolo atto, valorizzando il contributo concorsuale degli equipaggi.
  • La cittadinanza straniera e la mancanza di legami col territorio nazionale sono elementi rilevanti nella valutazione del pericolo di fuga e possono giustificare misure cautelari custodiali quando non sussistano idonei presidi con misure meno afflittive.

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