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Ordinanza

Ordinanza n. 2227/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: - dell’avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi; - del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11 dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l’iter di valutazione delle prove scritte; - della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta; - del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto. quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24 febbraio 2026: - della nota del Ministero della Giustizia protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018281.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente del 30.12.2025; - del documento allegato alla predetta nota di trasmissione ossia del verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione dell’odierna ricorrente; - della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 406, allegata al verbale del 18 settembre 2025, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 49/100 punti per la seconda prova scritta; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24 febbraio 2026: - della nota protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018299.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso del ricorrente del 29 dicembre 2025; - della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 254, allegata al verbale n. 27 del 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 56/100 punti per la seconda prova scritta; - del verbale n. 27 del 6 agosto 2025 nella parte in cui approva la predetta scheda di valutazione; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla prova orale del concorso per 54 unità di personale dirigenziale, con contestazione dei criteri e della valutazione della seconda prova scritta, nonché degli atti connessi e della graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’elenco degli ammessi alla prova orale, il verbale della commissione contenente i criteri di valutazione e l’iter di correzione delle prove scritte, la valutazione del proprio elaborato, il diniego di accesso e, con motivi aggiunti, gli atti ostesi dall’amministrazione, la scheda di valutazione della propria prova, il relativo verbale e la graduatoria finale. Ha lamentato, in particolare, che i criteri di valutazione fossero troppo generici e meramente descrittivi e che il voto numerico attribuito alla prova di non idoneità non fosse assistito da una motivazione congrua. Ha inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alla prova orale, identificabili soltanto mediante codici alfanumerici, mediante notificazione per pubblici proclami. Con i motivi aggiunti ha chiesto anche l’acquisizione dei documenti non pubblicati della procedura, dei verbali integrali delle operazioni di correzione, delle griglie e schede di valutazione utilizzate per tutti i candidati e della graduatoria parziale con i punteggi in chiaro degli idonei alla prova orale.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla genericità dei criteri e all’insufficienza della motivazione del voto numerico, ritenendo che esse dovessero essere esaminate nella successiva trattazione di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 15 luglio 2026. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, ritenendo particolarmente difficile la notificazione ordinaria per l’elevato numero dei destinatari e per l’assenza di dati anagrafici e indirizzi, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del ricorso, dell’ordinanza, dell’elenco dei controinteressati e di un avviso con le informazioni processuali richieste. Ha stabilito il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare la pubblicazione e di ulteriori 10 giorni per depositare la prova degli adempimenti, prevedendo l’improcedibilità in caso di inosservanza. Ha inoltre disposto che l’amministrazione depositi entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza la documentazione indicata in motivazione, ritenuta utile al completamento del quadro cognitorio. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza di trattazione

    La trattazione della controversia è stata rinviata alla fase di merito mediante fissazione dell’udienza pubblica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della presente controversia alla data del 15 luglio 2026

    Il giudice, nella fase cautelare, ha fissato direttamente la pubblica udienza per la trattazione del merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio

    Consente al presidente del tribunale o della sezione di autorizzare, su richiesta di parte, la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria è particolarmente difficile per il numero dei destinatari.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, unitamente agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati e la difficoltà di reperire i relativi dati anagrafici e indirizzi rendono particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta della parte, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dalla prescrizione di pubblicare sul sito istituzionale dell’amministrazione il ricorso, il provvedimento autorizzatorio, l’elenco dei controinteressati e un avviso contenente gli estremi del giudizio, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi e le modalità per seguire il processo.
  • Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al rispetto di termini perentori per la pubblicazione degli atti e per il deposito della relativa prova, indicando espressamente che l’inosservanza degli adempimenti comporta l’improcedibilità.
  • Nella fase cautelare, quando le censure richiedono un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviarne la valutazione alla trattazione del merito, fissando la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Ai fini della decisione, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di documentazione ulteriore, compresi verbali, griglie, schede e graduatorie, quando tale acquisizione sia necessaria per completare il quadro cognitorio della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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