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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30159/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento. Deduceva, con cinque motivi: 1) la violazione delle norme sul reclamo fallimentare e sul regime delle prove, sostenendo che la curatela si fosse costituita tardivamente e avesse prodotto documenti tardivamente; 2) la violazione delle norme processuali e costituzionali perché il contratto del 10 giugno 2015 tra il comune e la concessionaria non sarebbe stato ritualmente depositato, con conseguente decisione fondata su un presupposto inesistente; 3) l’omesso esame dell’inesistenza di un valido affidamento del carico fiscale al concessionario e dunque della sua legittimazione alla riscossione; 4) vizi sulla ritualità della fase prefallimentare e sulla prova della notifica del decreto di fissazione dell’udienza tramite posta elettronica certificata; 5) la violazione delle norme fallimentari sulla prova dei presupposti dell’insolvenza, assumendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili. La resistente replicava che la notifica via PEC era rituale, che nel reclamo opera il pieno effetto devolutivo e che la legittimazione alla riscossione era documentalmente provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, affermando che la notifica telematica all’indirizzo PEC risultante dalla visura camerale si perfeziona con l’attestazione di avvenuta consegna e che la ricevuta di avvenuta consegna è documento idoneo a provare, fino a prova contraria, la ricezione del messaggio, senza che rilevi la mancata attivazione, di fatto, degli strumenti telematici da parte del destinatario. Ha poi esaminato congiuntamente i restanti motivi, reputandoli infondati o inammissibili: ha ribadito che il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno e non è soggetto ai limiti degli artt. 342 e 345 c.p.c.; ha considerato non decisiva la dedotta tardività delle produzioni documentali; ha ritenuto accertato in fatto, e quindi non sindacabile in cassazione, che la concessionaria fosse legittimata a proseguire la riscossione dei ruoli ricevuti entro una certa data; ha escluso che la doglianza sulla prova dei crediti potesse essere esaminata perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    settimo comma; ottavo comma

    Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento opera un effetto devolutivo pieno e la fase può essere correttamente instaurata con la rituale notifica degli atti alla società destinataria.

  • art. 15 legge fall.

    Rileva quale norma sul procedimento prefallimentare e sulla soglia del credito posta a fondamento dell’istanza di fallimento; la Corte ne conferma l’applicazione sulla base della notifica e della prova documentale del credito.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo in presenza dell’effetto devolutivo pieno del reclamo fallimentare.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale e telematica; la Corte afferma che la ricevuta di avvenuta consegna è prova idonea fino a prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il materiale probatorio utilizzato; la Corte ritiene che le doglianze in concreto mirassero a una rivalutazione del merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolarità del contraddittorio, ma la Corte esclude profili di violazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Le sue limitazioni non si applicano al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, che ha effetto devolutivo pieno.

  • art. 345 c.p.c.

    Le preclusioni sulle nuove prove e domande non operano nel reclamo fallimentare per il suo effetto devolutivo pieno.

  • art. 5 legge fall.

    Richiamato dalla ricorrente sul presupposto dell’insolvenza; la Corte ritiene la relativa doglianza inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice di secondo grado conosce la causa con effetto devolutivo pieno; ne consegue l’inapplicabilità dei limiti alle nuove domande, eccezioni e prove propri degli artt. 342 e 345 c.p.c.
  • La notifica eseguita all’indirizzo PEC della società risultante dai registri camerali si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e tale ricevuta è prova idonea della ricezione fino a prova contraria; non è sufficiente, per invalidare la notifica, allegare una mancata o inadeguata attivazione degli strumenti telematici del destinatario.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la legittimazione del creditore procedente o la sussistenza del credito posto a base dell’istanza di fallimento, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Le contestazioni sulla tardività di produzioni documentali nel reclamo fallimentare non sono decisive se la documentazione era comunque ammissibile nel giudizio devoluto per effetto pieno.
  • Le doglianze che, sotto la veste del vizio di legittimità, mirano in realtà a correggere la valutazione di merito o a prospettare un errore revocatorio non sono scrutinabili in cassazione come vizi di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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