Sentenza n. 5089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere accertate nei sopralluoghi del 2007 e del 2023, nonché sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro tale ordinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania deducendo che le opere contestate — area pavimentata presso la piscina, locale wc-spogliatoio, due casette prefabbricate e interventi al piano terra dell’immobile — non costituissero nuove costruzioni né trasformazioni edilizie e urbanistiche rilevanti, ma opere accessorie, di modesta entità o riconducibili alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo o all’edilizia libera. Ha quindi contestato l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che, per gli interventi eventualmente assoggettati a SCIA, avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria e non la demolizione. Ha inoltre dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’acquisizione dell’area, la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica per i manufatti prefabbricati e l’erronea valutazione unitaria delle opere, assumendo l’assenza di collegamenti funzionali e strutturali tra esse. Ha chiesto una verificazione sulla corrispondenza tra le risultanze del sopralluogo del 2007 e quelle del più recente sopralluogo del 2023, evidenziando che nel frattempo erano stati rilasciati ulteriori titoli edilizi e paesaggistici. In corso di giudizio ha comunicato di avere rimosso la pavimentazione presso la piscina e sistemato l’area a verde con alberi di agrumi, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere su tale profilo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo in parte. Ha ritenuto illegittima l’ordinanza nella parte riferita alle opere originariamente indicate nella relazione di sopralluogo del 18 aprile 2007. La successiva relazione del 22 febbraio 2023 aveva infatti riesaminato lo stato dei luoghi, tenuto conto delle vicende edilizie sopravvenute, e aveva individuato con propria numerazione i manufatti ancora abusivi, senza confermare l’ulteriore abusività di tutte le opere elencate nel verbale del 2007. L’ordinanza, ordinando il ripristino sia dei manufatti numerati nella relazione del 2023 sia di quelli già indicati nel 2007, aveva quindi duplicato e ampliato l’oggetto dell’accertamento senza una motivazione attuale e specifica. È stata pertanto annullata in questa sola parte, restando ferma la possibilità per il Comune di effettuare nuovi sopralluoghi e adottare ulteriori provvedimenti sulla base di accertamenti attuali. L’appello è stato invece respinto quanto ai manufatti indicati ai numeri 1, 4 e 5 della relazione del 2023: la pavimentazione di circa 140 mq era difforme dal permesso in sanatoria, che imponeva la destinazione a verde e la piantumazione con agrumi; il locale wc-spogliatoio costituiva un ampliamento volumetrico non assentibile secondo la disciplina urbanistica comunale; le casette prefabbricate, presenti almeno dal 2013, non erano state oggetto delle comunicazioni necessarie né risultavano smontate entro il termine previsto per l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica. La rimozione spontanea della pavimentazione non ha determinato cessazione della materia del contendere, perché non vi era stato un ritiro dell’atto amministrativo e l’adempimento era soltanto parziale. La verificazione è stata ritenuta non necessaria. Per la soccombenza reciproca sono state compensate le spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001
La qualificazione degli interventi e l’individuazione del titolo edilizio necessario dipendono dalla loro natura e dalla trasformazione edilizia e urbanistica prodotta; il giudice ha ritenuto soggetti a demolizione alcuni interventi accertati nel 2023.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria è applicabile agli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, ma l’ordinanza deve riferirsi a opere attualmente e specificamente accertate come abusive.
art. 33 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dall’appellante quale regime sanzionatorio alternativo per interventi di ristrutturazione edilizia, ma il giudice non lo ha applicato al locale wc-spogliatoio, qualificato come ampliamento volumetrico non assentibile.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dall’appellante per sostenere l’applicazione della sanzione pecuniaria agli interventi subordinati a SCIA; la tesi non è stata accolta per le opere esaminate nella relazione del 2023.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica è richiesta per gli interventi realizzati in area vincolata, salvo le specifiche ipotesi di esenzione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È stato richiamato nel giudizio con riferimento alla repressione delle opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
È stato invocato dall’appellante per ricondurre i manufatti prefabbricati all’edilizia libera; il giudice ha escluso tale esito alla luce della loro presenza protratta e dell’assenza delle comunicazioni e condizioni richieste.
art. 31 d.P.R. 380/2001, in relazione all’acquisizione dell’area
L’appellante ha contestato l’estensione dell’eventuale acquisizione gratuita; la sentenza ha annullato l’ordinanza per la parte riferita agli accertamenti del 2007, senza pronunciarsi autonomamente sull’acquisizione.
lettera A/16 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per manufatti temporanei è stata collegata alle condizioni, tra cui la comunicazione di avvio e lo smontaggio entro il termine massimo di 120 giorni; tali condizioni non risultavano rispettate.
Massime di principio
- Quando un’ordinanza di demolizione richiama accertamenti risalenti e nel frattempo è intervenuto un nuovo sopralluogo che ha riesaminato lo stato dei luoghi e le vicende edilizie sopravvenute, l’amministrazione non può ordinare il ripristino sulla base automatica dell’elenco originario, senza verificare e motivare quali opere risultino ancora abusive secondo l’accertamento attuale.
- L’ordinanza di demolizione deve individuare in modo attuale, specifico e non duplicativo le opere abusive oggetto della sanzione; se una relazione successiva ha ricondotto le opere già rilevate a una nuova numerazione e ha indicato soltanto alcuni manufatti come ancora abusivi, l’ordine non può estendersi anche alle opere originariamente elencate senza un autonomo e attuale accertamento.
- L’esecuzione spontanea del ripristino da parte del destinatario dell’ordinanza non determina di per sé la cessazione della materia del contendere, soprattutto quando l’adempimento sia parziale e l’amministrazione non abbia ritirato o modificato l’atto impugnato.
- La pavimentazione di un’area che, secondo il titolo edilizio e paesaggistico, doveva essere mantenuta a verde e piantumata costituisce difformità dal titolo e può giustificare l’ordine di ripristino, anche se l’intervento è funzionale a una piscina legittimamente assentita.
- Manufatti prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo non sono automaticamente riconducibili all’edilizia libera: la loro esenzione dall’autorizzazione paesaggistica dipende dal rispetto delle condizioni normative, comprese le comunicazioni prescritte e la temporaneità effettiva, verificata anche in relazione alla durata della loro permanenza.
- Un intervento che comporti ampliamento volumetrico di un locale non può essere sottratto alla disciplina repressiva dell’abuso edilizio mediante la mera qualificazione funzionale dell’opera come accessoria a un manufatto legittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →