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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22227/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori per presunta violazione dell'art. 3 CEDU connessa alle condizioni detentive e allo spazio disponibile nelle celle per il periodo indicato. Il ricorrente ha invocato il risarcimento per periodi compresi tra il 15 gennaio 2016 e il 26 gennaio 2022 (Viterbo, Velletri, Rebibbia), con particolare attenzione al periodo 2 dicembre 2019 - 15 giugno 2020; ha censurato il calcolo dello spazio utile, denunciando sovraffollamento e sostenendo che nella cella erano presenti altri detenuti (6 persone totali) e ha chiesto l'espletamento di una perizia per accertare lo spazio calpestabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il perimetro del giudizio di rinvio fosse quello delimitato dalla pronuncia rescindente (periodo 2 dicembre 2019 - 15 giugno 2020) e che le censure relative a periodi più ampi fossero generiche o non riferibili ai motivi principali. Il Tribunale di sorveglianza, nel nuovo esame, aveva calcolato lo spazio netto fruibile nella cella singola in circa 5,07 mq al netto del mobilio amovibile, valore superiore al limite indicato dalla giurisprudenza della Corte EDU (circa 3 mq pro capite). La deduzione secondo cui Pistola fosse in cella comune non era dimostrata in modo autosufficiente. La richiesta di perizia è stata ritenuta generica e preclusa dal carattere non specifico della doglianza. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 3 CEDU

    Riferimento al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte nazionale applica il parametro della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sullo spazio minimo pro capite (soglia indicativa di circa 3 mq) e ne valuta l'applicazione al caso concreto mediante calcolo dello spazio netto disponibile

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma procedurale che consente la richiesta di riconoscimento dei rimedi risarcitori per violazioni dei diritti; la Corte ha valutato che la domanda è stata circoscritta e che le ulteriori ampliative erano generiche o non riferibili

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione fondato su inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto; qui è stato invocato per censurare la delimitazione temporale della domanda risarcitoria

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; è stato usato per lamentare la mancata nomina di perito e la presunta contraddittorietà della motivazione, ma la Corte l'ha ritenuta infondata per genericità

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il perimetro del giudizio rescissorio è definito dalla pronuncia rescindente; la Corte ha confermato che in sede di rinvio il giudice non può ampliare l'oggetto oltre quanto indicato nella decisione rescindente

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la trattazione in forma scritta per i ricorsi avverso ordinanze emesse in determinati procedimenti; ha reso inammissibile la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile senza giustificazione; applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000,00

  • Sentenza Corte di cassazione n. 34150 del 31 maggio 2024

    Pronuncia rescindente che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale per omessa motivazione circa l'ingombro dei mobili fissi rispetto allo spazio utile, delimitando il giudizio al periodo 2 dicembre 2019 - 15 giugno 2020 e ritenendo generiche altre doglianze

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per escludere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; motivo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • In procedimenti per riconoscimento di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, il perimetro del giudizio in sede di rinvio è limitato ai periodi e alle censure definiti dalla pronuncia rescindente; ampliamenti generici non sono ammessi
  • La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU passa anche per il confronto con la giurisprudenza della Corte EDU circa lo spazio minimo pro capite (soglia di riferimento circa 3 mq), ma il giudice nazionale effettua un calcolo dello spazio netto escludendo gli ingombri fissi e mobili quando appropriato
  • Spetta al ricorrente l'onere di fornire prove autosufficienti quando si sostiene che la detenzione sia avvenuta in cella comune o in condizioni diverse da quelle ritenute dal giudice; mere affermazioni non dimostrate sono inidonee
  • Le richieste di consulenza tecnica o perizia devono essere formulate con specificità e concretezza: istanze esplorative o generiche possono essere respinte come inammissibili
  • Le impugnazioni di provvedimenti di sorveglianza disciplinati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. possono richiedere la trattazione in forma scritta; le istanze di udienza orale possono essere escluse per legge
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo comprovata assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

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