Cassazione Civile, Sentenza n. 15134/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso IVA per l’anno 2000, pari a 12.083 euro, chiesto dall’ex liquidatrice di una società di navigazione a responsabilità limitata. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il diniego e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 21 settembre 2017, aveva confermato tale decisione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2495 c.c.: la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della domanda di rimborso e dell’instaurazione del giudizio, e quindi era estinta; l’ex liquidatrice non era più legittimata a chiedere il credito né a rappresentare la società in giudizio. La resistente ha eccepito la novità della questione, il carattere non retroattivo dell’orientamento giurisprudenziale invocato dall’Agenzia e la possibilità di imputare alla società gli effetti dell’azione della liquidatrice sulla base di una delega. Ha inoltre sostenuto che la contestazione in Cassazione avrebbe comportato una nuova valutazione di fatti già accertati.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, una volta cancellata, la società si estingue e i rapporti attivi e passivi pendenti si trasferiscono ai soci, non potendo essere fatti valere dagli organi della società estinta. Poiché l’estinzione era anteriore sia alla richiesta di rimborso sia al giudizio, l’ex liquidatrice non aveva titolarità del credito né capacità processuale per agire in nome della società. Il vizio era originario e insanabile, sicché il processo non avrebbe potuto essere proposto e la sentenza è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. La Corte ha respinto l’eccezione di novità, rilevando che difetto di titolarità e difetto di capacità processuale erano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado; ha escluso l’applicazione del prospective overruling, perché la regola controversa incideva sull’esercizio sostanziale dei diritti e non era una regola processuale; ha inoltre escluso che la delega o l’intento di agire per la società consentissero di attribuire gli effetti del processo a un soggetto diverso da quello formalmente indicato, ossia ai soci, senza espressa dichiarazione di contemplatio domini e, per tale diversa imputazione, mandato scritto ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
L’art. 2495 c.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, e per come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C., prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società e che i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettano ai soci e non possano essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta.
La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società; i rapporti giuridici pendenti, inclusi i crediti, si trasmettono ai soci e non possono più essere fatti valere dagli organi della società estinta.
art. 382 c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento di questa S.C., da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto.
La sentenza va cassata senza rinvio quando l’estinzione del soggetto che ha proposto il giudizio prima della sua instaurazione determina un vizio originario insanabile e rende il processo improponibile.
art. 77 c.p.c.
Nella specie, il rapporto processuale si è formato sin dall’inizio tra l’Agenzia e la signora M., nella qualità di liquidatrice della società, con l’intento di imputare gli effetti del processo alla società; e già rispetto a tale imputazione la signora M. era ed è priva della capacità processuale; a fortiori la stessa è priva della capacità processuale rispetto a una diversa imputazione soggettiva degli effetti, ai soci anzichè alla società, che ella non ha neppure affermato e che richiederebbe, per essere fatta valere nel processo, un espresso mandato scritto ai sensi dell’art. 77 c.p.c.
L’imputazione degli effetti processuali ai soci, anziché alla società indicata in giudizio, richiede che tale diversa rappresentanza sia stata espressamente affermata e che vi sia un mandato scritto secondo l’art. 77 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo e unico motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, sul presupposto che, alla data della richiesta di rimborso IVA, la società Storione srl di Navigazione fosse stata già cancellata dal registro delle imprese e fosse dunque estinta ex art. 2495, con conseguente carenza di legittimazione attiva del liquidatore della società.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso; la Corte ha esaminato nel merito il motivo così proposto.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società; i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti si trasmettono ai soci e non possono più essere fatti valere dagli organi della società estinta.
- Se la società è estinta prima della domanda di rimborso e dell’instaurazione del giudizio, l’ex liquidatore non è titolare del credito sociale né ha capacità processuale per agire in nome della società.
- Il difetto di titolarità sostanziale del rapporto e il difetto di capacità processuale conseguenti all’estinzione della società sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado; la loro deduzione per la prima volta in appello non determina preclusione.
- L’orientamento sul trasferimento ai soci dei rapporti della società estinta riguarda l’esercizio sostanziale dei diritti e non è soggetto alla limitazione prospettica prevista per il prospective overruling delle regole processuali.
- La sentenza può produrre effetti verso un soggetto diverso da quello formalmente in giudizio solo se il rappresentante dichiara espressamente di agire in nome del rappresentato; l’imputazione degli effetti ai soci, non indicati nel processo, richiede inoltre un espresso mandato scritto ai sensi dell’art. 77 c.p.c.
- L’inesistenza del soggetto che ha proposto l’impugnazione rende il processo improponibile per vizio originario insanabile e comporta la cassazione senza rinvio.
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