Sentenza del 23/11/2017 n. 1174 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - procedimento di mediazione obbligatoria - ricorso/reclamo - valore della lite - determinazione - riduzione delle perdite dichiarate - imposta virtuale - calcolo - necessità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP, IVA e sanzioni per l'anno 2009, emesso in seguito alla presunta incongruità dei ricavi dichiarati rispetto allo studio di settore applicabile all'attività edilizia. L'Agenzia contestava, in primo luogo, l'ammissibilità del ricorso, sostenendo che ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 dovesse essere considerata anche l'imposta virtuale derivante dalla riduzione delle perdite dichiarate, portando il valore della lite oltre la soglia di 20.000 euro. La società sosteneva invece che il valore dovesse coincidere con la sola maggiore IVA indicata nell'avviso, pari a 17.562,84 euro. Nel merito, l'Agenzia difendeva l'accertamento fondato sullo studio di settore, mentre la società ne contestava l'affidabilità, la motivazione dell'atto, il contraddittorio e la mancanza di un processo verbale di chiusura.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'Ufficio, stabilendo che, ai fini della mediazione obbligatoria, il valore della lite è la somma effettivamente richiesta nell'avviso di accertamento, pari a 17.562,84 euro, e non l'imposta virtuale calcolabile sulla minore perdita accertata. Tale calcolo non può essere imposto al contribuente se l'avviso non contiene un chiaro e semplice rinvio esplicativo, in quanto ciò contrasterebbe con i principi dello Statuto del contribuente. Tuttavia, la Commissione ha accolto nel merito l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto corretto lo studio di settore applicato, comprensivo dei correttivi anticrisi, adeguato il contraddittorio svolto e sufficienti le presunzioni gravi, precise e concordanti fondate sull'accertamento analitico-induttivo. Sono state inoltre respinte le censure relative alla mancata redazione del PVC, al difetto di contraddittorio e alla carenza di motivazione. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.235,60.
Norme richiamate
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
Ai fini del procedimento di mediazione ... per valore della lite deve intendersi la somma richiesta con l'avviso di accertamento
Il valore della lite ai fini del reclamo-mediazione coincide con l'importo del tributo concretamente richiesto nell'atto impugnato. Non deve essere aggiunta un'imposta virtuale derivante dalla mera riduzione di una perdita, soprattutto quando tale calcolo non sia chiaramente indicato o richiamato nell'avviso.
Art. 12 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti fiscali e gli adempimenti richiesti al contribuente devono essere chiari e comprensibili. Pretendere un calcolo non esplicitato nell'avviso, senza un rinvio chiaro e semplice, contrasta con i principi di trasparenza e collaborazione.
Art. 62-sexies del D.L. 331/1993
L'applicazione degli studi di settore può costituire il presupposto per un accertamento quando le risultanze siano valutate nel contesto concreto dell'attività e del contraddittorio con il contribuente.
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
Le risultanze dello studio di settore, se riferite allo studio corretto, integrate dai correttivi pertinenti e confrontate con gli elementi emersi nel contraddittorio, possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere un accertamento analitico-induttivo.
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende contestare le presunzioni poste a fondamento dell'accertamento deve fornire elementi concreti e specifici. Mere allegazioni sulla crisi aziendale o sull'erroneità del cluster, non adeguatamente provate, possono non essere sufficienti.
Art. 7 della legge 212/2000 e artt. 42 del D.P.R. 600/1973 e 56 del D.P.R. 633/1972
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando espone in modo comprensibile i presupposti della pretesa, l'iter seguito dall'Ufficio e le norme applicate.
Art. 12, comma 7, della legge 212/2000
La disciplina del termine successivo alla chiusura delle operazioni e del processo verbale di constatazione opera in relazione a verifiche esterne e accessi presso il contribuente. Non ogni controllo documentale svolto a tavolino richiede la preventiva redazione di un PVC.
Massime di principio
- Per verificare se è obbligatoria la mediazione tributaria, occorre fare riferimento al tributo effettivamente richiesto nell'avviso di accertamento, non a imposte meramente virtuali o ricostruibili mediante calcoli ulteriori non chiaramente indicati nell'atto.
- L'assenza di un PVC non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento quando l'attività dell'Ufficio consiste esclusivamente in controlli documentali svolti a tavolino e non in una verifica esterna.
- Gli studi di settore possono sostenere l'accertamento se l'Ufficio applica lo studio pertinente, considera i correttivi eventualmente previsti, tiene conto delle circostanze concrete e instaura un effettivo contraddittorio.
- Il contribuente che contesta lo studio di settore deve fornire prove specifiche dell'inapplicabilità del modello o della particolare situazione dell'impresa; le sole affermazioni generiche sulla crisi economica normalmente non bastano.
- Un avviso è motivato quando consente al contribuente di comprendere chiaramente la pretesa fiscale, i dati utilizzati, il percorso logico seguito e le norme applicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 265 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 887 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 888 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 890 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 23 nov 2017Sentenza del 23/11/2017 n. 1044 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →