Cassazione Civile, Ordinanza n. 26579/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto possessore)
La controversia
Il ricorrente deduceva di essere proprietario, per donazione, di una porzione immobiliare con annessa corte pertinenziale e sosteneva di averne avuto il possesso pieno, pacifico, legittimo e pubblico fino allo spoglio avvenuto nel giugno 2006, quando il cancello della corte sarebbe rimasto privo di lucchetto e un terzo avrebbe potuto utilizzare l'area per il parcheggio. In primo grado aveva chiesto la reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c.; il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo invece provato un compossesso in capo al resistente. La Corte d'appello confermava la decisione, valorizzando le dichiarazioni rese nella fase sommaria del possessorio e la ricostruzione storica derivante da un atto di divisione del 1976, da cui emergeva che la famiglia del resistente aveva la disponibilità della chiave del cancello di accesso alla corte dalla strada pubblica. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 116, 184 previgente, 703 e 669-sexies c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 1168 c.c., per avere la Corte d'appello deciso sulla base di prove atipiche e senza ammettere la successiva istruttoria testimoniale e l'interrogatorio formale; 2) violazione degli artt. 116, 703 c.p.c. e 1140, 2697, 1168 c.c., sostenendo che l'onere probatorio nel giudizio possessorio dovesse limitarsi alla prova del potere di fatto esercitato esclusivamente dal ricorrente, senza sconfinare nel tema del titolo del compossesso del resistente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella costruzione di un muro divisorio tra la corte e la proprietà del resistente, fatto che, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato l'uso esclusivo della corte da parte sua e l'assenza di accesso dalla proprietà del resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei procedimenti possessori, il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi raccolti nella fase sommaria, compresi gli indizi ricavati dalle sommarie informazioni degli informatori, e non è tenuto ad ammettere ulteriori prove se ritiene di poter decidere sulla base del materiale già acquisito; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha rigettato il secondo motivo osservando che il richiamo all'atto di divisione del 1976 era servito soltanto a ricostruire la vicenda storica e a spiegare la disponibilità della chiave del cancello da parte della famiglia del resistente, senza trasformare la decisione in una questione petitoria; il compossesso è stato desunto da un fatto di esercizio del potere sulla cosa, non dal riconoscimento di un titolo di proprietà. Ha rigettato anche il terzo motivo, ritenendo che la presenza del muro divisorio non fosse fatto decisivo idoneo a smentire la prova, valorizzata dalla Corte d'appello, della disponibilità della chiave e quindi dell'uso della corte da parte della famiglia del resistente; anche qui la censura si risolveva in una diversa lettura delle prove presuntive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per la disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
la valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove idonee alla formazione del convincimento spettano al giudice di merito
art. 184 c.p.c. (formulazione previgente)
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la mancata ammissione di ulteriori prove nella fase di merito
art. 703 c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento possessorio e alla fase di merito
art. 669-sexies c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina della fase sommaria
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio possessorio
art. 1168 c.c.
richiamato come norma di tutela del possesso mediante azione di reintegrazione
art. 1140 c.c.
richiamato per la nozione di possesso e compossesso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante in cassazione
art. 689 c.p.c., comma 1
le sommarie informazioni rese nella prima fase del possessorio sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei procedimenti possessori, le sommarie informazioni raccolte nella fase iniziale possono essere utilizzate come elementi indiziari liberamente valutabili anche ai fini della decisione sul merito possessorio, se consentono al giudice di definire la controversia senza necessità di ulteriore istruzione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione e valutazione delle prove non legali; la censura che miri solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio non integra, di regola, un vizio deducibile in cassazione.
- Nel giudizio possessorio la prova del compossesso può essere desunta da fatti di esercizio concreto del potere sulla cosa, senza che ciò comporti una decisione sul diritto di proprietà o su questioni petitorie.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente contrapporre al convincimento del giudice una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- La deduzione di un fatto materiale che non esclude logicamente il fatto valorizzato dalla sentenza impugnata non è, di per sé, decisiva ai sensi del vizio di omesso esame.
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