Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore avv. Raffaella Brambilla, ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (riqualificato al comma 5) relativa al possesso di 0,9 g di cocaina, deducendo: (1) inesatta valutazione delle prove e indebita affermazione dello spaccio sulla base della sola dichiarazione dell'acquirente Soufiane Errai e dell'esibizione della sostanza, sostenendo che la modesta quantità poteva essere destinata all'uso personale; (2) erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante la ridotta rilevanza economica della violazione, con la motivazione che tale circostanza sarebbe stata assorbita nella riqualificazione della condotta.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché esso prospetta una diversa valutazione degli elementi di fatto decisi dai giudici di merito e la motivazione della Corte territoriale è ritenuta logicamente coerente e immune da vizi giuridici; pertanto l'accertamento di responsabilità resta definitivo. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si fondava su motivazione apparente e su un errato assorbimento nell'ambito della riqualificazione ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione della concedibilità dell'attenuante e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame sul punto (valutando lucro perseguito/ottenuto e gravità dell'evento). Dichiarata irrevocabile la parte relativa all'accertamento della responsabilità; il resto del ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Riguarda la configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, valutata in relazione a modalità, mezzi e quantità della sostanza; la Corte territoriale ha usato tale criterio per la riqualificazione, ma tale valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione salvo profili di illegittimità.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenua la responsabilità quando il fatto ha particolare tenuità; la sua valutazione si concentra su motivi a delinquere (lucro perseguito), sul profitto effettivo e sull'evento dannoso o pericoloso e va effettuata autonomamente rispetto alla verifica della lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.
art. 624 cod. proc. pen.
Usato per dichiarare l'irrevocabilità del punto della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità che non è stato annullato.
Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo Kabiru)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che afferma la compatibilità tra la lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sottolineando che i presupposti per l'una e per l'altra valutazione sono ontologicamente distinti e non si assorbono automaticamente.
Massime di principio
- La sola modesta quantità di droga non determina automaticamente destinazione all'uso personale: va valutata insieme a modalità di detenzione, comportamento dell'imputato e dichiarazioni di terzi (es. acquirente).
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 sono autonome; il giudice deve esaminarle separatamente e motivare chiaramente la decisione di concederle o negarle.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito senza censurare profili di diritto; le critiche alla valutazione probatoria pura raramente ottengono accoglimento.
- Se la motivazione sulla negazione dell'attenuante è apparente o contraddittoria, la Corte di Cassazione annulla solo sul punto e rinvia per nuovo giudizio limitato.
- Quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso sulle altre questioni, l'accertamento di responsabilità diventa definitivo e non può più essere riesaminato.
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