Sentenza del 23/09/2019 n. 5195 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Presunzioni bancarie - Sufficienza degli elementi risultanti dai conti del contribuente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio - Sussiste - Necessità di una prova contraria analitica da parte del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità delle presunzioni bancarie nell'accertamento tributario ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973. L'Amministrazione finanziaria sostiene di avere assolto il proprio onere probatorio individuando i versamenti e gli altri elementi risultanti dai conti del contribuente. Il contribuente, invece, deve dimostrare che tali movimentazioni non sono riferibili a operazioni imponibili o sono comunque fiscalmente irrilevanti. Tale dimostrazione deve essere specifica e analitica per ciascun versamento; non è sufficiente una contestazione generica o una spiegazione complessiva delle movimentazioni.
La decisione
La presunzione derivante dai dati bancari è ritenuta sufficiente a fondare l'accertamento iniziale dell'Amministrazione finanziaria. Una volta individuate le movimentazioni, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, il quale deve fornire una prova contraria analitica, indicando per ogni singolo versamento la provenienza e la ragione della sua estraneità a operazioni imponibili. In assenza di tale prova specifica, le movimentazioni possono essere considerate rilevanti ai fini fiscali. Il principio è conforme a Cass. nn. 11810/2019 e 5758/2018.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR 600/1973
I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per fondare presunzioni nell'accertamento. L'Amministrazione assolve il proprio onere indicando le movimentazioni rilevanti; spetta poi al contribuente fornire una prova contraria analitica e riferita a ciascun singolo versamento.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare subito l'origine imponibile di ogni movimentazione: è sufficiente individuare i dati bancari posti a fondamento della pretesa.
- Il contribuente che intende superare la presunzione bancaria deve documentare separatamente ogni versamento contestato, spiegandone origine, causale e irrilevanza fiscale.
- Le spiegazioni generiche, le ricostruzioni complessive o la sola contestazione dell'accertamento normalmente non bastano a vincere la presunzione.
- È opportuno conservare e produrre documentazione coerente e specifica, come contratti, ricevute, bonifici, scritture contabili e prove della provenienza non imponibile delle somme.
- La presunzione bancaria non è necessariamente assoluta: può essere superata da una prova contraria concreta, puntuale e riferita alla singola operazione.
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