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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10208/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una contribuente, destinataria di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008 emessi per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per redditi ritenuti non assoggettati a imposizione, aveva dedotto di aver acquistato un immobile, di aver assolto l'imposta di registro, di disporre di adeguata provvista derivante dalla vendita di tre immobili senza plusvalenza e da un mutuo bancario. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR Lazio per incomprensibilità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice d'appello, pur avendo riconosciuto l'esistenza di ampia provvista, aveva confermato gli avvisi di accertamento. La censura era formulata come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., senza indicare le norme di diritto asseritamente violate. Inoltre, il ricorso era stato notificato solo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e non all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo era generico e privo dell'indicazione delle norme di legge poste a fondamento della contestazione. Ha poi osservato che, nel contenzioso tributario, a seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali, il soggetto passivamente legittimato nei giudizi relativi agli atti dell'amministrazione finanziaria è l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero e l'Agenzia non si era costituita, il vizio della notificazione non è stato sanato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha disposto sulle spese perché il Ministero non si era difeso, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato ricondotto al vizio di motivazione apparente o contraddittoria, ma è stato ritenuto inidoneo perché privo dell'indicazione delle norme di legge poste a base della censura.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Il trasferimento a favore delle Agenzie fiscali di rapporti, poteri e competenze prima facenti capo al Ministero comporta che, nei giudizi tributari, il soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.

  • art. 1, d.m. 28 dicembre 2000

    È richiamato per individuare il momento di operatività delle Agenzie fiscali, dal quale decorre la loro legittimazione passiva esclusiva nei giudizi tributari.

  • art. 164, comma 3, c.p.c.

    È richiamato, per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, quale disciplina della sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione del soggetto legittimato; nel caso concreto, tale sanatoria non si è verificata perché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ossia il c.d. doppio contributo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'impugnazione in cassazione va notificata al soggetto che ha la legittimazione passiva nel rapporto controverso; per gli atti dell'amministrazione finanziaria, tale soggetto è l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La notificazione del ricorso al solo ente privo di legittimazione passiva non è sanata se non interviene la costituzione del soggetto effettivamente legittimato; in mancanza di tale costituzione, il ricorso è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire di comprendere le norme di diritto asseritamente violate; una censura generica o priva dell'indicazione delle norme di riferimento non è idonea a sorreggere l'impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità tributario, quando il resistente non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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