Ordinanza n. 1298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, n. 145 del 18 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. III, n. 145 del 18 marzo 2026, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Toscana aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti degli atti comunali relativi a manufatti abusivi. Dall'ordinanza del Consiglio di Stato emerge che le appellanti contestavano la valutazione negativa dei presupposti cautelari, deducendo l'esistenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile. La decisione cautelare di primo grado era stata fondata sugli esiti dell'attività istruttoria svolta dal Comune di Rio e sulla sentenza del TAR Toscana n. 981 del 2025, la cui impugnazione era pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, richiamando e facendo proprio il decreto monocratico n. 996 del 19 marzo 2026. Ha ritenuto insussistenti entrambi i presupposti concorrenti della tutela cautelare: il fumus boni iuris, perché le censure non apparivano suscettibili di favorevole esame alla luce dell'approfondita istruttoria comunale e della sentenza del TAR Toscana n. 981 del 2025; e il periculum in mora, perché il pregiudizio allegato non presentava carattere di effettiva gravità e irreparabilità. In particolare, non risultava che il Comune avesse iniziato attività demolitorie o intimato la consegna dei manufatti abusivi. Il Collegio ha inoltre osservato che, dopo la decisione sull'impugnazione della sentenza n. 981 del 2025, le società avrebbero potuto reiterare davanti al TAR la domanda cautelare o chiedere la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le appellanti sono state condannate in solido alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55, comma 1, c.p.a.
concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei presupposti impedisce la concessione della misura.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari nel giudizio di appello.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare in appello richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato non presenta carattere effettivamente grave e irreparabile e, in particolare, l'amministrazione non ha ancora intrapreso attività esecutive concretamente lesive, quali la demolizione o l'intimazione di consegna dei manufatti.
- La valutazione cautelare può fondarsi sugli esiti dell'istruttoria amministrativa e su una precedente sentenza di primo grado, anche quando quest'ultima sia ancora impugnata, ferma la possibilità di rivalutare la tutela cautelare dopo la decisione sull'impugnazione.
- La possibilità di reiterare la domanda cautelare o di sollecitare la fissazione dell'udienza di merito dopo la definizione di un giudizio pregiudiziale rileva nel bilanciamento dell'urgenza e può escludere l'attualità del periculum in mora.
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