Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una misura di prevenzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte chiedendone la riforma. Dalla motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che egli aveva ammesso di essersi recato a Torino per partecipare a una manifestazione nazionale di militanti del centro sociale Askatasuna. Dai verbali di perquisizione risultava inoltre che portava con sé un casco da bici, una maschera antigas e un paio di occhialini da nuoto. La controversia cautelare riguardava la sufficienza di tali elementi ai fini della riconducibilità dell’interessato alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, nonché la legittimità della misura amministrativa contestata.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l’appello e confermato il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto che gli oggetti rinvenuti fossero astrattamente idonei al travisamento e integrassero una violazione dell’art. 5 della legge n. 152/1975, che vieta l’uso in occasione di manifestazioni pubbliche di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, salvo le manifestazioni sportive che lo richiedano. Tali circostanze sono state considerate sufficienti, prima facie, a ricondurre l’appellante nella categoria di persone indicate dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, cioè coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per la concessione della misura cautelare. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 5 legge n. 152/1975

    È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

    Il casco, la maschera antigas e gli occhialini da nuoto sono stati ritenuti, nella valutazione cautelare, oggetti idonei al travisamento; il loro possesso in occasione della manifestazione è stato considerato elemento rilevante ai fini della violazione del divieto.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La disponibilità di oggetti idonei al travisamento e la partecipazione alla manifestazione sono state ritenute sufficienti, in sede cautelare e prima facie, a ricondurre l’interessato nella categoria normativa delle persone dedite alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la disponibilità di oggetti astrattamente idonei al travisamento, unita alla partecipazione a una manifestazione pubblica, può costituire elemento di fatto sufficiente, prima facie, a sostenere la riconducibilità dell’interessato alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
  • Il divieto previsto dall’art. 5 della legge n. 152/1975 opera in occasione di manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico e riguarda non soltanto i caschi, ma qualunque mezzo concretamente idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
  • Nel giudizio cautelare il giudice può fondare il rigetto della domanda sulla sufficienza, allo stato degli atti e con valutazione necessariamente sommaria, degli elementi fattuali emergenti dai verbali di perquisizione e dalle ammissioni dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiurisdizione e ripartoTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.