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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10186/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l'INPS aveva disconosciuto benefici contributivi richiesti dalla società in relazione a un contratto di prestazione d'opera e a contratti di appalto con altre società, ritenendo che vi fosse un assetto proprietario sostanzialmente coincidente e un collegamento/controllo tra le imprese, con operazioni coordinate di ristrutturazione e spostamento di manodopera finalizzate all'abbassamento del costo del lavoro; inoltre veniva contestata la legittimità di un distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 e il mancato assoggettamento a contribuzione di ferie e permessi non goduti alla cessazione del rapporto. In cassazione la società ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il disconoscimento degli sgravi; (2) violazione dell'art. 1 l. n. 389/1989 e degli artt. 15 e 18 del CCNL Edilizia Industria 19.4.2010 in tema di ferie e permessi, contestando il preteso mancato versamento contributivo e lamentando l'omesso esame di documenti e difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze documentali, operazione non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui, in tema di sgravi contributivi, il datore che invochi il beneficio deve provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e ha ritenuto non censurabile la ricostruzione di merito circa il collegamento tra le società e la natura meramente apparente delle difese fondate su dati formali. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la censura sull'interpretazione di atti e clausole contrattuali richiede la specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e la trascrizione dei passi rilevanti, oneri non assolti; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva già spiegato che il meccanismo della cassa edile non riguardava ferie e permessi non goduti alla cessazione del rapporto, che andavano invece direttamente retribuiti e assoggettati a contribuzione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4-bis, legge n. 223/1991

    La norma sul beneficio contributivo va letta in coerenza con la ratio della misura: gli sgravi sono esclusi quando l'impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e vi sia un assetto proprietario sostanzialmente coincidente o un rapporto di collegamento o controllo idoneo a realizzare operazioni coordinate di ristrutturazione con spostamento di forza lavoro.

  • art. 30 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come parametro per contestare la legittimità del distacco di lavoratori; il testo non esplicita un principio ulteriore di diritto sostanziale oltre al richiamo del requisito dell'interesse del distaccante.

  • art. 1 legge n. 389/1989

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di assoggettamento a contribuzione di ferie e permessi; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma, ma rileva l'inammissibilità della censura per mancata deduzione dei corretti vizi di legge e di motivazione.

  • artt. 15 e 18 C.C.N.L. Edilizia Industria del 19.4.2010

    Richiamati per sostenere il diverso regime di ferie e permessi attraverso la cassa edile; la Corte osserva che tali previsioni riguardano le ferie e i permessi ordinariamente fruiti, non quelli non goduti alla cessazione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata come schermo per ottenere una rivisitazione del merito e del materiale probatorio.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Chi censura in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito ad atti processuali o contrattuali deve dedurre specificamente la violazione dei criteri ermeneutici e indicare i passi dell'atto in contrasto con tali criteri.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato solo in funzione comparativa: il rapporto di collegamento o controllo rilevante ai fini dello sgravo non si esaurisce nei rapporti tipizzati dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di benefici contributivi, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di legge grava sul datore di lavoro che intende avvalersene; il mero richiamo a elementi formali non basta a superare una ricostruzione di merito fondata su assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e su un collegamento o controllo funzionalmente orientati a operazioni coordinate di ristrutturazione.
  • Ai fini del disconoscimento degli sgravi ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, rileva una nozione ampia di 'assetti proprietari sostanzialmente coincidenti' e di 'rapporto di collegamento o controllo', comprensiva di situazioni non necessariamente coincidenti con i rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c., purché emerga un comune nucleo proprietario o comunque una collaborazione fattuale stabile e coordinata.
  • In cassazione non è consentito far valere sotto la veste della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o di rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • La censura sull'interpretazione di atti negoziali o documenti richiede la specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e l'indicazione puntuale dei passaggi testuali ritenuti erroneamente interpretati; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Il regime della cassa edile non può essere automaticamente esteso alle ferie e ai permessi non goduti alla cessazione del rapporto, se il relativo importo doveva essere direttamente corrisposto e assoggettato a contribuzione dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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