Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di Invitalia di non ammissione di una domanda di agevolazione, connessa a un procedimento di incentivazione interministeriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la delibera di Invitalia del 23 marzo 2026, con cui è stata dichiarata non ammissibile la domanda di agevolazione presentata nell’ambito della procedura prevista dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti della procedura, inclusi il decreto direttoriale del 30 agosto 2023, la comunicazione di trasmissione della delibera e il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La non ammissione era fondata su due rilievi: la mancata produzione di elementi documentali idonei a comprovare il rispetto del limite del 2% di incremento della capacità produttiva previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto direttoriale del 30 agosto 2023; e l’insufficiente documentazione dei calcoli relativi alla determinazione del costo dello scenario controfattuale previsto dall’art. 10, comma 3, lettera b), del bando. La ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che i motivi ostativi alla concessione dell’agevolazione erano stati regolarmente indicati nel preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Di conseguenza, gravava sulla ricorrente l’onere di fornire, a seguito del preavviso, tutta la documentazione necessaria a superare le criticità evidenziate, comprese quelle concernenti il limite del 2% di incremento della capacità produttiva e la verificabilità dei calcoli dello scenario controfattuale. A un sommario esame proprio della fase cautelare, il giudizio di non ammissibilità risultava resistente alle censure dedotte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, decreto direttoriale del 30 agosto 2023

    limite del 2% di incremento della capacità produttiva

    La disposizione è stata richiamata quale fonte del requisito relativo al limite massimo di incremento della capacità produttiva, che la richiedente avrebbe dovuto comprovare documentalmente.

  • art. 10, comma 3, lettera b), del bando

    La disposizione è stata richiamata quale base della documentazione necessaria per verificare i calcoli relativi al costo dello scenario controfattuale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto regolarmente formulato, poiché aveva indicato i motivi ostativi alla concessione dell’agevolazione; spettava quindi alla richiedente produrre la documentazione idonea a superare le criticità segnalate.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare, che è stata respinta dopo un esame sommario della fondatezza delle censure.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione di agevolazioni pubbliche, quando il preavviso di rigetto indica specifiche carenze documentali relative ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di calcolo dell’investimento, il richiedente deve fornire, nella fase partecipativa successiva, la documentazione idonea a superare ciascuna delle criticità segnalate.
  • La mancata dimostrazione documentale di un requisito quantitativo previsto dalla disciplina dell’incentivo, così come l’impossibilità di verificare i calcoli posti a fondamento dello scenario economico dell’investimento, può giustificare il giudizio di non ammissibilità della domanda.
  • In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, a un esame sommario, il provvedimento di non ammissione risulti fondato su rilievi specifici previamente comunicati all’interessato e non adeguatamente superati dalla documentazione successivamente prodotta.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.