Ordinanza n. 7320/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 458/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 436/2025 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 458/2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, la competenza territoriale è individuata dal luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, e la controversia rientra nella competenza della sezione staccata di Latina secondo la ripartizione interna prevista dall'art. 47 c.p.a., la sede di Roma è stata ritenuta incompetente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia da eseguire.
art. 47 c.p.a.
La ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata individua, nel caso concreto, la competenza della sezione staccata di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato nell'ordinanza nel termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- Quando la competenza per l'ottemperanza spetta a una sezione staccata del TAR in base alla ripartizione interna delle controversie, la sede del capoluogo deve dichiararsi incompetente e rimettere l'affare alla sezione staccata competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini di legge.
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