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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18388/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce per ragioni diverse. Murra: tre motivi che contestano la responsabilità per le cessioni indicate nel primo capo (mancanza di prova delle consegne), la responsabilità per uno degli episodi del capo 5 per manifesta illogicità della ricostruzione e la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione sostenendo errata qualificazione della recidiva. Perrone: cinque motivi incentrati su vizi motivazionali relativi alla valutazione della prova (art.192 c.p.p.), mancata considerazione di memorie difensive in ordine al riconoscimento, presunto travisamento di una intercettazione ambientale, errata applicazione dello standard probatorio (oltre il ragionevole dubbio, indicato come BARD) e manifesta illogicità riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con fatti di precedente condanna. Zueli: unico motivo generico e poco circostanziato sulla responsabilità per il reato di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: per Zueli il motivo è del tutto generico e aspecifico; per Murra e Perrone la maggior parte dei motivi chiedeva una rilettura del merito e delle prove, materia non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova. È richiamato il principio della doppia conformità fra primo e secondo grado. Sono stati ritenuti infondati i rilievi sul riconoscimento dell'imputato, sulla presunta omissione di valutazione di memorie difensive, sul travisamento dell'intercettazione e sugli altri vizi prospettati; respinte anche le doglianze relative alla prescrizione e alla continuazione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e, per Perrone, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Alessandro Cezzi nei limiti disposti in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p.

    Limita il sindacato in Cassazione ai vizi di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; impedisce la riedizione del giudizio di merito salvo travisamento o illogicità manifesta.

  • Decreto-legge 137/2020, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Consente il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata al presente giudizio.

  • Codice di procedura penale, art. 581 comma 1-bis e art. 591 comma 1 lett. c)

    art. 581, comma 1-bis; art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevedono l'inammissibilità per motivi aspecifici o generici; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Zueli per carenza di specificità.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiama i criteri di valutazione della prova spettanti al giudice di merito; Cassazione non può sostituirsi alla valutazione sulla credibilità delle fonti se non nei ristretti limiti di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 121

    Il deposito di memorie difensive non determina di per sé nullità se non è prevista tassativamente; l'omessa replica del giudice a una memoria non comporta automaticamente annullamento dell'atto decisorio.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ad un'ammenda pari a euro 3.000.

  • Standard probatorio oltre il ragionevole dubbio (BARD)

    Il rispetto dello standard probatorio è rimesso al giudice di merito; in Cassazione la censura sullo standard è ammissibile solo se emerge una manifesta illogicità nella motivazione che renda incomprensibile la decisione.

  • Giurisprudenza consolidata relativo al principio della doppia conformità e al travisamento della prova

    Se primo e secondo grado concordano soggiacendo agli stessi criteri probatori (doppia conformità), la Cassazione valuta con maggiore deferenza la motivazione; per contestare un'intercettazione occorre dimostrare un travisamento decisivo e incontestabile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di terzo grado di merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non ricorrono vizi di diritto o manifesta illogicità.
  • I motivi generici, aspecifici o privi di collegamento con la motivazione impugnata vengono dichiarati inammissibili ai sensi degli articoli 581 e 591 c.p.p.
  • Quando primo e secondo grado concordano sulla responsabilità (doppia conformità), la probabilità di successo in Cassazione diminuisce, purché le motivazioni di merito siano coerenti fra loro.
  • La mancata esplicita replica del giudice a memorie difensive non determina automaticamente nullità: va dimostrato che l'omissione abbia inciso in modo decisivo sulla correttezza logico-giuridica della decisione.
  • Per contestare il contenuto di intercettazioni o riconoscimenti è necessario provare travisamento della prova in modo decisivo e incontestabile; semplici alternative interpretative non sono sufficienti.
  • Errori formali nella determinazione dell'aumento per recidiva non impongono automaticamente la riqualificazione della recidiva ai fini della prescrizione: occorre valutare la portata effettiva dell'errore e la qualificazione sostanziale effettuata dai giudici di merito.
  • Ricorrere in cassazione con motivi infondati o meramente rivedibili sul piano del fatto può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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