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Sentenza

Sentenza n. 10691/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1. del provvedimento del 22/10/2025, con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara di appalto avente ad oggetto “la conclusione di un Accordo Quadro della durata di due anni (e ulteriore opzione di 2 anni) per la fornitura di derrate alimentari per le mense obbligatorie di servizio di gestione diretta/mista della Marina Militare, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per alimenti e ristorazione” relativamente ai Lotti di Gara 5 (CIG B762678E98) 10 (CIG B76267D2BC) 25 (CIG B76268CF19); 2. del verbale di gara dell'11/9/2025, di contenuto sconosciuto, nel quale il Seggio di Gara avrebbe avviato le attività di verifica delle offerte presentate dalla ricorrente società; 3. di tutti i verbali di gara; 4. dell'eventuale proposta di aggiudicazione dei Lotti di Gara Gara 5 (CIG B762678E98) 10 (CIG B76267D2BC) 25 (CIG B76268CF19) 5. di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione delle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all'esclusione; 6. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente NONCHÉ PER LA DECLARATORIA 7. della inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato per l'appalto de quo relativo ai Lotti di Gara 5 (CIG B762678E98) 10 (CIG B76267D2BC) 25 (CIG B76268CF19); 8. in subordine, ove l'interesse primario all'aggiudicazione ed all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all'aggiudicazione della gara de quo e, quindi, all'esecuzione dell'appalto.

Giustizia amministrativa202514339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara, nonché gli atti presupposti e connessi, relativo ai lotti nn. 5, 7, 10, 12, 15 e 25

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente è stata esclusa da una procedura telematica per la mancata presentazione delle schede tecniche dei prodotti offerti, documentazione componente l'offerta economica. Ha sostenuto di avere tentato il caricamento il giorno antecedente alla scadenza, incontrando un messaggio di momentanea indisponibilità del servizio, e di avere successivamente segnalato il problema alla piattaforma. Ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente connessi, la violazione della lex specialis, dei principi di ragionevolezza, buon andamento, trasparenza, buona fede e legittimo affidamento, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione degli artt. 25 e 92 del d.lgs. 36/2023 in materia di malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici, la violazione del favor partecipationis e dell'art. 6 l. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ha inoltre lamentato la mancata concessione di una proroga del termine per il caricamento delle schede tecniche e l'insufficienza della motivazione dell'esclusione. In via conseguenziale ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondate congiuntamente le censure. La società non ha fornito un adeguato principio di prova del fatto che il malfunzionamento della piattaforma avesse impedito il caricamento delle schede tecniche entro il termine, fissato alle ore 12:00 del 25 luglio 2025. La schermata prodotta non collegava l'errore ai lotti interessati né allo specifico passaggio procedurale; inoltre, riguardava solo alcuni dei lotti per i quali era stata disposta l'esclusione e riportava le ore 8:52, senza dimostrare un impedimento prossimo alla scadenza. La piattaforma risultava funzionante successivamente, poiché la ricorrente aveva trasmesso altra documentazione alle ore 9:38 e 9:46 e aveva compiuto ulteriori attività tra le ore 9:34 e le ore 10:00, come confermato dai log e dalla relazione CONSIP. La relazione tecnica di parte è stata ritenuta non decisiva, essendo stata contestata dal gestore della piattaforma, che aveva escluso malfunzionamenti sistematici o bloccanti, e non dimostrando comunque l'impossibilità di completare il caricamento nel tempo residuo. Il Collegio ha applicato i principi di autoresponsabilità e di equa ripartizione del rischio tecnico nelle gare telematiche: il partecipante deve organizzare tempestivamente le operazioni di caricamento e fornire almeno un principio di prova del malfunzionamento; resta a carico dell'amministrazione il rischio dei malfunzionamenti imputabili al gestore, quali il fermo del sistema o il mancato rispetto dei livelli di servizio. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento di esclusione, che indicava puntualmente le ragioni della decisione sulla base degli elementi istruttori acquisiti. Le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento sono rimaste prive di accoglimento per effetto del rigetto della domanda demolitoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici e delle piattaforme telematiche; la ricorrente ne invocava l'applicazione per ottenere una proroga del termine, ma il TAR ha escluso che fosse provato un malfunzionamento impeditivo.

  • art. 92 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 25 in relazione alla gestione dei termini della procedura telematica; la censura è stata respinta per mancata prova dell'impedimento tecnico.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato per sostenere l'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio; il TAR non ha ritenuto fondata la doglianza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l'obbligo di motivazione; il provvedimento di esclusione è stato ritenuto adeguatamente motivato perché indicava puntualmente le ragioni della determinazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle memorie depositate dalle parti nella fase di merito.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza, neutralità e terzietà dell'amministrazione; le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, il concorrente sopporta il rischio tecnico inerente al tempestivo ed efficace caricamento e alla trasmissione dei documenti, secondo il principio di autoresponsabilità, dovendo organizzare per tempo le operazioni e tenere conto dei tempi necessari per l'upload e delle istruzioni della piattaforma.
  • Il rischio tecnico può essere posto a carico dell'amministrazione soltanto quando il malfunzionamento della piattaforma sia imputabile al gestore e abbia concretamente impedito la presentazione dell'offerta, come nei casi di fermo del sistema o di mancato rispetto dei livelli di servizio.
  • L'onere di dimostrare il malfunzionamento della piattaforma grava sul concorrente, che deve fornire almeno un principio di prova idoneo a collegare l'anomalia al lotto, alla specifica fase di caricamento e all'effettiva impossibilità di completare la trasmissione entro il termine.
  • La mera produzione di una schermata recante un generico messaggio di indisponibilità del servizio non dimostra, da sola, che il malfunzionamento abbia impedito la presentazione dell'offerta, soprattutto quando il concorrente abbia continuato a compiere attività sulla piattaforma e questa risulti funzionante nel tempo residuo.
  • Il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato quando indica puntualmente la documentazione mancante e le ragioni, desunte dall'istruttoria, per cui le giustificazioni dell'operatore non sono state ritenute idonee.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoSoccorso istruttorio

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