Cassazione Penale, Sentenza n. 22568/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lieto impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 187, commi 1-quater e 8, cod. strada (fatto accertato il 13/11/2016), deducendo l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., per non avere i giudici di merito ridotto la pena della metà come previsto per i reati contravvenzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione (è maturato il termine massimo di cinque anni dalla consumazione, senza sospensioni). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per gli adempimenti di competenza, con comunicazione a cura dell'ufficio di merito. La Corte ha inoltre ritenuto non necessaria l'ulteriore verifica delle doglianze difensive e ha escluso la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non era possibile constatare l'evidente inesistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 187 cod. strada
Norma che incrimina la condotta (reato ascritto al ricorrente); usata per identificare il tipo di illecito al centro del procedimento.
art. 131-bis cod. pen.
Norma evocata dal ricorrente quale base per una riduzione della pena; la Corte ha ritenuto la questione superata dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, quindi non decisiva.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla riduzione della pena per contravvenzioni; anche questa censura è risultata irrilevante alla luce della prescrizione ormai intervenuta.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la pronuncia di assoluzione di merito quando il fatto non sussiste o l'imputato è estraneo; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non risultava l'evidente inesistenza del fatto.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 1021/2001; Sez. U. n. 35490/2009)
Principio secondo cui, se è già risultata una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità o vizi non impediscono la declaratoria di estinzione e giustificano l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'intervenuta causa estintiva, anche se sono state sollevate altre doglianze procedurali o di merito.
- L'intervenuta prescrizione rende ininfluente, ai fini della decisione sulla estinzione del reato, la verifica preventiva di nullità o vizî processuali: la declaratoria della causa estintiva ha immediata applicabilità.
- La revoca di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) può seguire la declaratoria di estinzione del reato e comporta la trasmissione degli atti agli organi amministrativi competenti (Prefetto).
- La Cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio anziché assolvere nel merito quando non è possibile accertare, all'evidenza, l'inesistenza del fatto: l'assoluzione di merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) è riservata ai casi in cui il fatto sia manifestamente non sussistente o l'imputato sia evidentemente estraneo.
- In situazioni simili è fondamentale verificare l'eventuale interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (es. per atti interruttivi) prima di valutare le doglianze sul calcolo o sull'applicazione di riduzioni di pena.
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