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Sentenza

Sentenza n. 970/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo privo di data, del quale il ricorrente ha avuto cognizione a mezzo mail il 16.03.2022, con il quale è stata disposta la chiusura del procedimento scaturente dall’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 in suo favore dal sig. Andrea Sena nella qualità di datore di lavoro; 2) nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202200699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione del procedimento relativo all’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, deducendo violazione e falsa applicazione di legge e difetto di istruttoria. In particolare, sosteneva che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto sussistente una rinuncia alla domanda da parte del lavoratore, sulla base di comunicazioni PEC del 27 e 29 settembre 2021. Tali comunicazioni riguardavano invece, secondo il ricorrente, una domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione e la successiva richiesta di annullamento della medesima, mentre egli aveva conferito al soggetto mittente soltanto una delega informativa sulla procedura di emersione, senza attribuirgli il potere di rinunciare alla stessa. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro l’11 novembre 2021, con cui quest’ultimo aveva chiesto direttamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione la chiusura della propria istanza di emersione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. L’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 attribuisce al datore di lavoro la facoltà di presentare l’istanza di emersione; conseguentemente, il datore di lavoro è anche il soggetto legittimato a rinunciarvi. Nel caso concreto, l’istanza era stata presentata dal datore di lavoro e la richiesta di chiusura era stata successivamente formalizzata e sottoscritta dallo stesso direttamente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale rinuncia costituiva presupposto necessario e sufficiente per l’archiviazione del procedimento. Le comunicazioni PEC del lavoratore, relative a un distinto procedimento per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, erano irrilevanti ai fini della legittimità dell’archiviazione. Di conseguenza, non sussisteva il dedotto difetto di istruttoria e non rilevava la contestazione della validità o veridicità delle rinunce riferibili al lavoratore. La domanda cautelare era stata già respinta per difetto di periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    ...contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri

    La legittimazione a presentare l’istanza di emersione spetta al datore di lavoro; lo stesso soggetto è legittimato a rinunciare all’istanza, e la sua rinuncia costituisce presupposto necessario e sufficiente per l’archiviazione del procedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l’applicazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, il datore di lavoro è il soggetto titolare della facoltà di presentare l’istanza e, conseguentemente, il soggetto legittimato a rinunciarvi.
  • La rinuncia validamente sottoscritta dal datore di lavoro all’istanza di emersione costituisce presupposto necessario e sufficiente per l’archiviazione del relativo procedimento amministrativo.
  • Le dichiarazioni o rinunce del lavoratore relative a un distinto procedimento amministrativo, quale quello per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non incidono sulla legittimità dell’archiviazione della procedura di emersione promossa dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoria

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