Cassazione Civile, Ordinanza n. 00361/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura e messa in opera di un impianto industriale destinato allo stabilimento della società committente. Quest'ultima agiva per il risarcimento dei danni da inadempimento, deducendo avarie, difetti e disfunzioni dell'impianto sin dall'installazione e nelle prime fasi di utilizzo, con conseguenti interventi tecnici, interruzione della produzione e perdita di prodotti. La società convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la causa dovesse essere decisa dal giudice francese in base a una clausola di proroga inserita nelle condizioni generali di vendita e, in subordine, che il contratto dovesse essere qualificato come vendita internazionale, con conseguente rilevanza del luogo di consegna in Francia ai fini della giurisdizione; deduceva inoltre l'applicabilità della legge francese. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla proroga di giurisdizione, sostenendo che la clausola contenuta nelle condizioni generali, pur non sottoscritta separatamente, era richiamata dal contratto e quindi valida; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione contrattuale e sulla vendita internazionale, lamentando l'errata qualificazione del contratto come appalto anziché compravendita; 3) violazione delle norme di conflitto sulla legge applicabile, sostenendo che dovesse applicarsi la legge francese in forza della clausola contrattuale e comunque del corretto richiamo delle condizioni generali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come appalto e non come compravendita, valorizzando la prevalenza dell'attività di posa in opera, installazione, avviamento e collaudo dell'impianto rispetto alla mera consegna del bene; da tale qualificazione ha fatto discendere la giurisdizione del giudice italiano, essendo il luogo di esecuzione delle prestazioni in Italia. Ha inoltre escluso la validità della clausola di proroga di giurisdizione e di scelta della legge francese, poiché contenuta nelle condizioni generali non sottoscritte e non espressamente richiamata nel testo del contratto: la mera indicazione nell'indice del capitolo dedicato alle condizioni generali non basta a provare un consenso chiaro e preciso alla deroga alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
"La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso..."
La clausola di proroga è valida solo se oggetto di un accordo chiaro e preciso e formato con le modalità richieste dalla norma; la mera presenza nelle condizioni generali non sottoscritte non basta se manca un espresso richiamo nel contratto sottoscritto.
art. 23 Reg. CE n. 44/2001
Ribadisce, per il sistema Bruxelles I, i medesimi requisiti formali e sostanziali della clausola attributiva di giurisdizione, interpretati in continuità con la Convenzione di Bruxelles.
art. 25 Reg. UE n. 1215/2012
La validità dell'accordo attributivo di competenza richiede che la clausola sia conclusa o provata per iscritto, oppure risulti da pratiche tra le parti o da usi del commercio internazionale.
art. 5 Convenzione di Bruxelles del 1968
"in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita"
Il luogo di esecuzione va determinato secondo la legge che disciplina l'obbligazione controversa; nel caso concreto, qualificato il rapporto come appalto, il luogo di esecuzione era in Italia.
art. 57 L. 31 maggio 1995, n. 218
Per stabilire il luogo di esecuzione ai fini della giurisdizione contrattuale, si applicano le norme di conflitto del giudice adito; nel caso concreto, la legge applicabile risultava quella italiana.
art. 3 Convenzione di Roma del 1980
La legge applicabile al contratto può derivare dalla scelta delle parti, ma tale scelta deve risultare in modo espresso o comunque ragionevolmente certo dal testo contrattuale e dalle circostanze.
art. 4 Convenzione di Roma del 1980
In difetto di scelta valida, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con cui presenta il collegamento più stretto.
art. 1341 c.c.
La clausola di proroga di giurisdizione non richiede la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., ma deve comunque risultare da un consenso effettivo e consapevole del contraente aderente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di clausole attributive di giurisdizione inserite in condizioni generali, la validità richiede che il patto sia stato effettivamente e chiaramente accettato dalla controparte; la sola allegazione materiale del documento o l'indicazione nell'indice non sono sufficienti se manca un espresso richiamo nel contratto sottoscritto.
- Ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando alla consegna del bene si accompagnano prestazioni di installazione, posa in opera, avviamento e collaudo, occorre verificare quale sia la prestazione prevalente secondo la volontà delle parti e la funzione economico-sociale del negozio.
- Se il contratto viene qualificato come appalto, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione conduce al luogo in cui le opere o i servizi devono essere svolti, con conseguente rilevanza del foro del paese di esecuzione.
- La scelta della legge applicabile contenuta in condizioni generali non sottoscritte non può dirsi validamente pattuita se non emerge dal contratto un richiamo espresso e inequivoco a tali condizioni.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
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