Sentenza n. 1220/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, l'importo complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduce l'inottemperanza del Ministero, che non aveva soddisfatto la pretesa, e chiede l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero a un giudicato idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Ordina all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme risultanti dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti e secondo la misura e decorrenza stabiliti dal titolo e dalla legge. Il giudice precisa che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui entità discende dal titolo e dalla normativa applicabile; pertanto i conteggi del creditore, soprattutto quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di ulteriori centoventi giorni per determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'adempimento. Non è riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare capitale e interessi dovuti secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti quanto a misura e decorrenza degli interessi.
art. 1283 c.c.
È richiamato tra i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice deve verificare l'esistenza, la definitività e l'inadempimento del titolo e può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: l'esatta misura del capitale, degli eventuali importi già versati, degli accessori e degli interessi deve essere ricavata dal titolo giudiziale e dalle norme applicabili. I conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
- Prima dell'attivazione del recupero coattivo di una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione dello Stato deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, l'attività può essere ritenuta compresa nei suoi compiti istituzionali e non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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