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Sentenza

Sentenza n. 2476/2026 - Milano, Sezione 1

in punto RICORSO PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 652/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.6.2025 – carta docente;

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 652/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00 secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha eseguito tardivamente il comando giudiziale, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'accredito delle somme da parte del Ministero, era stato conseguito il bene della vita oggetto del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, considerando il limitato impegno difensivo richiesto da una controversia seriale avente a oggetto l'esecuzione di una pronuncia sulla Carta del docente, priva nei singoli procedimenti di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    "articoli 112 e seguenti c.p.a."

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    "Visto l’art. 114 c.p.a."

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 122, legge n. 107/2015

    "secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015"

    Indicato nella sentenza presupposta quale base normativa delle modalità di fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    "e al d.p.c.m. 28 novembre 2016"

    Richiamato, insieme alla legge n. 107/2015, per le modalità di attribuzione della Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando giudiziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per il sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la materia del contendere è cessata.
  • Nella liquidazione delle spese per controversie seriali di ottemperanza, il giudice può tenere conto del limitato impegno difensivo richiesto da cause prive di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
  • Le spese liquidate in favore della parte possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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